Ordinanza n. 119/2026 - Catania, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del decreto di revoca nulla osta all'ingresso a motivo di lavoro subordinato Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16\3\2026 : per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento di revoca nulla all'ingresso a motivo di lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: conferma della revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, motivata dal rapporto di parentela tra lavoratore e datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti nulla osta)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto di revoca del nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento adottato il 2 febbraio 2026, in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare del Tribunale, e comunicato il 13 febbraio 2026, ha confermato la revoca sulla base dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, ritenendo non consentita l'assunzione del coniuge, del parente o dell'affine entro il terzo grado del datore di lavoro non già residente in Italia. L'Amministrazione ha ravvisato tra il lavoratore e la datrice di lavoro un rapporto di parentela collaterale di secondo grado, corrispondente al rapporto fratello/sorella. Il testo non riporta in dettaglio le ulteriori censure dedotte dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sulle censure di merito, ritenendo che queste necessitino dell'approfondimento proprio della fase di cognizione piena. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti al 22 ottobre 2026. Nelle more, il giudice ha disposto il mantenimento della res adhuc integra, così da preservare la situazione esistente sino alla definizione della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024
a norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 145/2024 dell’11.10.2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 09.12.2024 non è consentita l’assunzione del coniuge, del parente, o affine entro il terzo grado del datore di lavoro che non sia già residente in Italia
La disposizione è stata posta dall’Amministrazione a fondamento della revoca del nulla osta, in ragione del rapporto di parentela collaterale di secondo grado ritenuto sussistente tra lavoratore e datore di lavoro.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell'accogliere la domanda cautelare, di fissare sollecitamente la data di trattazione del merito quando le censure richiedano un approfondimento incompatibile con la sola fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina richiamata per la domanda cautelare; il giudice ha ritenuto opportuno preservare la situazione esistente nelle more della decisione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le censure rivolte contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare in via conservativa e fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- In sede cautelare, il giudice può disporre il mantenimento della res adhuc integra per preservare la situazione esistente e impedire che l'esecuzione dell'atto renda inutilmente gravosa o priva di utilità la successiva decisione di merito.
- La disciplina che vieta l'assunzione, da parte di un datore di lavoro non residente in Italia, del coniuge, del parente o dell'affine entro il terzo grado costituisce il fondamento normativo per la revoca del nulla osta all'ingresso quando l'Amministrazione accerti un rapporto di parentela rientrante in tale limite; la legittimità concreta dell'accertamento e dell'applicazione della disposizione resta oggetto di esame nel merito.
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