Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Catania, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del decreto di revoca nulla osta all'ingresso a motivo di lavoro subordinato Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16\3\2026 : per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento di revoca nulla all'ingresso a motivo di lavoro subordinato

Giustizia amministrativa202502730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: conferma della revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, motivata dal rapporto di parentela tra lavoratore e datore di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedenti nulla osta)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto di revoca del nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento adottato il 2 febbraio 2026, in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare del Tribunale, e comunicato il 13 febbraio 2026, ha confermato la revoca sulla base dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, ritenendo non consentita l'assunzione del coniuge, del parente o dell'affine entro il terzo grado del datore di lavoro non già residente in Italia. L'Amministrazione ha ravvisato tra il lavoratore e la datrice di lavoro un rapporto di parentela collaterale di secondo grado, corrispondente al rapporto fratello/sorella. Il testo non riporta in dettaglio le ulteriori censure dedotte dai ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sulle censure di merito, ritenendo che queste necessitino dell'approfondimento proprio della fase di cognizione piena. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti al 22 ottobre 2026. Nelle more, il giudice ha disposto il mantenimento della res adhuc integra, così da preservare la situazione esistente sino alla definizione della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024

    a norma dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 145/2024 dell’11.10.2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 09.12.2024 non è consentita l’assunzione del coniuge, del parente, o affine entro il terzo grado del datore di lavoro che non sia già residente in Italia

    La disposizione è stata posta dall’Amministrazione a fondamento della revoca del nulla osta, in ragione del rapporto di parentela collaterale di secondo grado ritenuto sussistente tra lavoratore e datore di lavoro.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'accogliere la domanda cautelare, di fissare sollecitamente la data di trattazione del merito quando le censure richiedano un approfondimento incompatibile con la sola fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina richiamata per la domanda cautelare; il giudice ha ritenuto opportuno preservare la situazione esistente nelle more della decisione di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le censure rivolte contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare in via conservativa e fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • In sede cautelare, il giudice può disporre il mantenimento della res adhuc integra per preservare la situazione esistente e impedire che l'esecuzione dell'atto renda inutilmente gravosa o priva di utilità la successiva decisione di merito.
  • La disciplina che vieta l'assunzione, da parte di un datore di lavoro non residente in Italia, del coniuge, del parente o dell'affine entro il terzo grado costituisce il fondamento normativo per la revoca del nulla osta all'ingresso quando l'Amministrazione accerti un rapporto di parentela rientrante in tale limite; la legittimità concreta dell'accertamento e dell'applicazione della disposizione resta oggetto di esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.