Sentenza del 21/05/2019 n. 3104 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere -stralcio dei debiti fini a mille euro -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché il debito oggetto della causa è stato annullato automaticamente dalla normativa sopravvenuta. Il testo non specifica l'eventuale regolamentazione delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio riguardava debiti di importo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. In seguito all'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, tali debiti sono stati automaticamente annullati. La sopravvenuta eliminazione della pretesa ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia.
Norme richiamate
Art. 4 del decreto-legge n. 119 del 2018
"stralcio dei debiti fino a mille euro"
La norma prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Quando tali debiti sono oggetto di un giudizio pendente, il venir meno della pretesa determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando una normativa sopravvenuta annulla integralmente il debito oggetto di una controversia tributaria, viene meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito.
- In presenza di un annullamento automatico previsto dalla legge, il giudice tributario deve normalmente dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, anziché esaminare la fondatezza originaria dell'impugnazione.
- Per verificare l'applicabilità dello stralcio occorre controllare sia l'importo del debito, pari o inferiore a 1.000 euro, sia la data di affidamento all'agente della riscossione, compresa tra il 2000 e il 2010.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia di piena fondatezza delle ragioni del contribuente: deriva dal fatto che, dopo l'annullamento del debito, non esiste più una pretesa concreta da discutere.
- La situazione processuale concreta, inclusa la disciplina delle spese, può dipendere dagli atti del giudizio e dalla verifica dell'effettivo annullamento del debito.
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