Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2004/82

Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate

Normativa europea32004L0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva impone agli Stati membri di introdurre un obbligo per i vettori aerei di comunicare in anticipo alle autorità di frontiera alcuni dati identificativi delle persone trasportate. L'obiettivo è rafforzare i controlli alle frontiere e contrastare più efficacemente l'immigrazione illegale, nel rispetto della disciplina UE sulla protezione dei dati personali. La direttiva prevede anche sanzioni minime armonizzate, diritti di difesa e impugnazione per i vettori, nonché regole sulla cancellazione dei dati e sulla loro eventuale utilizzabilità per fini di applicazione normativa.

Obbligo per i vettori aerei di trasmettere anticipatamente alle autorità di frontiera i dati delle persone trasportate per migliorare i controlli alle frontiere e contrastare l'immigrazione illegale.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori che trasportano persone a titolo professionale per via aerea verso un valico di frontiera autorizzato attraverso il quale i passeggeri entreranno nel territorio di uno Stato membro. Riguarda i dati relativi ai passeggeri trasportati, raccolti e trasmessi alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne. Restano fermi gli obblighi e le responsabilità dei vettori previsti dall'articolo 26 della convenzione di Schengen, come integrata dalla direttiva 2001/51/CE. La direttiva si applica nel quadro dell'acquis di Schengen; la Danimarca non vi partecipa né è vincolata, mentre Regno Unito, Irlanda, Islanda e Norvegia vi partecipano secondo i rispettivi protocolli e accordi richiamati nei considerando.

Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate

La direttiva 2004/82/CE del Consiglio istituisce un obbligo, per i vettori aerei che trasportano passeggeri verso il territorio degli Stati membri, di trasmettere anticipatamente alle autorità competenti alcuni dati delle persone trasportate. La misura si inserisce nel quadro della lotta contro l'immigrazione illegale e del rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, con attenzione al rispetto della disciplina UE in materia di protezione dei dati personali.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva mira a rendere più efficaci i controlli di frontiera attraverso la disponibilità preventiva di informazioni sui passeggeri, così da agevolare l'individuazione di ingressi irregolari. I considerando richiamano anche l'esigenza di armonizzare, per quanto possibile, le sanzioni pecuniarie applicabili ai vettori e di evitare un vuoto normativo nella lotta all'immigrazione illegale.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva riguarda i vettori che trasportano persone a titolo professionale per via aerea. L'obbligo opera con riferimento ai passeggeri diretti a un valico di frontiera autorizzato attraverso il quale entreranno nel territorio di uno Stato membro. Restano fermi gli obblighi già previsti dall'articolo 26 della convenzione di Schengen del 1990, come integrata dalla direttiva 2001/51/CE: la nuova disciplina è quindi complementare e non sostitutiva.

Definizioni rilevanti

Ai fini della direttiva:

  • il "vettore" è ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;
  • le "frontiere esterne" sono quelle degli Stati membri con i paesi terzi;
  • il "controllo alla frontiera" è il controllo effettuato alla frontiera in risposta a una richiesta di attraversamento;
  • il "valico di frontiera" è il valico autorizzato dalle autorità competenti;
  • i concetti di dati personali, trattamento e archivio di dati personali rinviano alla direttiva 95/46/CE.

Dati da trasmettere e modalità di comunicazione

Gli Stati membri devono imporre ai vettori di trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione e su richiesta delle autorità di frontiera, le informazioni relative alle persone che saranno trasportate. I dati richiesti comprendono:

  • numero e tipo del documento di viaggio;
  • cittadinanza;
  • nome completo;
  • data di nascita;
  • valico di frontiera di ingresso;
  • numero del trasporto;
  • ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto;
  • numero complessivo dei passeggeri;
  • primo punto di imbarco.

La direttiva precisa che la trasmissione dei dati non libera in alcun modo i vettori dagli altri obblighi e responsabilità previsti dalla normativa Schengen richiamata.

Sanzioni

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per mancata trasmissione, trasmissione incompleta o trasmissione di dati falsi. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; inoltre, per ogni viaggio interessato, devono rispettare almeno uno dei seguenti livelli minimi:

  • importo massimo non inferiore a 5.000 EUR per viaggio; oppure
  • importo minimo non inferiore a 3.000 EUR per viaggio.

Per la conversione in valuta nazionale si applica il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nel giorno di entrata in vigore della direttiva. La direttiva consente inoltre agli Stati membri di adottare o mantenere, per gravi violazioni, misure ulteriori come immobilizzazione, sequestro o confisca del mezzo di trasporto, oppure sospensione temporanea o ritiro della licenza di esercizio.

Diritti di difesa e impugnazione

Nei procedimenti avviati ai fini dell'applicazione delle sanzioni, gli Stati membri devono assicurare ai vettori diritti effettivi di difesa e di impugnazione. La direttiva insiste quindi su un equilibrio tra efficacia dell'enforcement e garanzie procedurali.

Trattamento dei dati e protezione dei dati personali

I dati personali trasmessi devono essere inviati alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne per agevolare l'esecuzione dei controlli e contrastare più efficacemente l'immigrazione illegale. Gli Stati membri devono prevedere che:

  • i dati siano raccolti dai vettori e trasmessi per via elettronica, o con altri mezzi appropriati se ciò non è possibile;
  • le autorità di frontiera li conservino in un file provvisorio;
  • dopo l'ingresso dei passeggeri, i dati siano cancellati entro 24 ore dalla trasmissione, salvo necessità successive per funzioni regolamentari nazionali compatibili con la direttiva 95/46/CE;
  • i vettori cancellino i dati raccolti e trasmessi entro 24 ore dall'arrivo del mezzo di trasporto.

La direttiva consente inoltre agli Stati membri di utilizzare i dati personali per finalità di applicazione normativa, ma solo in conformità alla legislazione nazionale e nel rispetto della direttiva 95/46/CE.

Informativa ai passeggeri

Gli Stati membri devono imporre ai vettori l'obbligo di informare le persone trasportate conformemente alla direttiva 95/46/CE. L'informativa deve includere anche le indicazioni previste dall'articolo 10, lettera c), e dall'articolo 11, punto 1, lettera c), della stessa direttiva.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il 5 settembre 2006. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri. È inoltre richiesto di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo della direttiva

Gli Stati membri devono predisporre un sistema che consenta la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate alle competenti autorità nazionali, al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale (art. 1).

Definizioni essenziali

Sono definiti il "vettore" come ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea, le "frontiere esterne", il "controllo alla frontiera" e il "valico di frontiera"; i concetti di "dati personali", "trattamento di dati personali" e "archivio di dati personali" rinviano alla direttiva 95/46/CE (art. 2).

Obbligo di trasmissione dei dati

Gli Stati membri devono imporre ai vettori di trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione e su richiesta delle autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne, le informazioni sui passeggeri destinati a entrare nel territorio di uno Stato membro attraverso un valico autorizzato (art. 3, par. 1). Le informazioni comprendono, tra l'altro, tipo e numero del documento di viaggio, cittadinanza, nome completo, data di nascita, valico di ingresso, numero del trasporto, orari di partenza e arrivo, numero complessivo dei passeggeri e primo punto di imbarco (art. 3, par. 2).

Rapporto con gli obblighi Schengen

La trasmissione dei dati non esonera in alcun caso i vettori dagli obblighi e dalle responsabilità previsti dall'articolo 26 della convenzione di Schengen, come integrata dalla direttiva 2001/51/CE (art. 3, par. 3).

Sanzioni minime e carattere dissuasivo

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per i casi di mancata trasmissione, trasmissione incompleta o falsa dei dati. Le sanzioni devono essere dissuasive, effettive e proporzionate e, per ogni viaggio interessato, devono rispettare almeno uno dei seguenti parametri: importo massimo non inferiore a 5.000 EUR per viaggio oppure importo minimo non inferiore a 3.000 EUR per viaggio; gli importi equivalenti in valuta nazionale si determinano al tasso di cambio pubblicato nella GUUE nel giorno di entrata in vigore della direttiva (art. 4, par. 1).

Ulteriori misure sanzionatorie nazionali

La direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare, nei casi di gravi violazioni, sanzioni ulteriori quali immobilizzazione, sequestro e confisca del mezzo di trasporto, oppure sospensione temporanea o ritiro della licenza di esercizio (art. 4, par. 2).

Garanzie procedurali per i vettori

Gli Stati membri devono garantire che, nei procedimenti diretti all'applicazione di sanzioni, i vettori dispongano di effettivi diritti di difesa e di impugnazione (art. 5).

Trattamento, conservazione e cancellazione dei dati

I dati personali trasmessi sono inviati alle autorità di frontiera per agevolare i controlli e contrastare l'immigrazione illegale. Gli Stati membri devono prevedere la raccolta dei dati dai vettori e la loro trasmissione per via elettronica, o con altri mezzi appropriati se la trasmissione elettronica non è possibile; le autorità devono conservarli in un file provvisorio e cancellarli entro 24 ore dalla trasmissione dopo l'ingresso dei passeggeri, salvo necessità ulteriori per funzioni regolamentari nazionali nel rispetto della direttiva 95/46/CE (art. 6, par. 1). I vettori devono cancellare i dati personali raccolti e trasmessi entro 24 ore dall'arrivo del mezzo di trasporto (art. 6, par. 1).

Utilizzo dei dati per finalità di applicazione normativa

Gli Stati membri possono autorizzare, in conformità alla legislazione nazionale e nel rispetto della direttiva 95/46/CE, l'uso dei dati personali trasmessi per finalità di applicazione normativa (art. 6, par. 1).

Informativa ai passeggeri

Gli Stati membri devono imporre ai vettori di informare le persone trasportate conformemente alla direttiva 95/46/CE, incluse le informazioni di cui all'articolo 10, lettera c), e all'articolo 11, punto 1, lettera c), di tale direttiva (art. 6, par. 2).

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 5 settembre 2006 e informare immediatamente la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate (art. 7).

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; i destinatari sono gli Stati membri (artt. 8 e 9).

Come è indicizzato

Materieimmigrazionecontrollo delle frontieretrasporto aereoprotezione dei datisicurezza interna

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.