Sentenza del 10/01/2022 n. 475 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Congregazione impugna l'avviso di accertamento ICI relativo al 2007 che qualifica i terreni come area fabbricabile e li valuta a fini impositivi; deduce che in concreto l'area non è edificabile per la mancata sottoscrizione della convenzione attuativa prevista dal P.I.R.U.E.A., contesta la determinazione del valore (divergente dalle tabelle comunali e basata su una consulenza tecnica riferita ad anni precedenti), chiede la non applicazione delle sanzioni per presunta incertezza normativa e lamenta omesso esame di fatti decisivi (tra cui la differenziazione interna dell'area soggetta a perequazione e destinata a verde/strade). Il Comune, in ricorso incidentale, contesta la riduzione del valore e sostiene che la relazione finanziaria allegata dalla Congregazione costituisca confessione stragiudiziale; chiede inoltre diversa pronuncia sulle spese.
La decisione
La Corte rigetta sia il ricorso principale della Congregazione sia il ricorso incidentale del Comune. Conferma la qualificazione dell'area come edificabile ai fini tributari e la valutazione operata dalla Commissione Tributaria Regionale pari a Euro 84,00 al mq (ridotta rispetto ai 130 Euro indicati dal Comune), ritenendo che: l'adozione del piano regolatore generale è sufficiente a qualificare l'area come edificabile ai fini fiscali (anche in assenza di strumenti attuativi o convenzione); la mancata stipula della convenzione attuativa può influire sull'attualità delle potenzialità edificatorie e quindi sul valore imponibile ma non sulla qualificazione urbanistica ai fini tributari; le tabelle comunali sono presuntive e possono essere superate da perizia/consulenza tecnica; la relazione finanziaria non costituisce confessione stragiudiziale; le sanzioni rimangono applicabili perché il quadro normativo non era incerto. Viene inoltre compensato tra le parti le spese processuali per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.L. n. 223 del 2006
Fornisce interpretazione autentica: ai fini delle imposte dirette e indirette la qualificazione di area fabbricabile è subordinata alla sola adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune; l'adozione di strumenti attuativi o l'approvazione regionale sono irrilevanti per la qualificazione fiscale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
art. 2, comma 1, lett. b; art. 5; art. 11
Stabilisce la nozione fiscale di area edificabile e le regole per la determinazione della base imponibile; art.5 impone la verifica annuale dell'attualità dei valori ma non l'obbligo di una nuova stima ogni anno; la classificazione come edificabile può derivare dall'inclusione nel piano generale.
L. n. 446 del 1997
Richiamata in rapporto alle regole di determinazione dei valori e base imponibile; non ostacola l'applicazione del principio secondo cui l'adozione del piano generale è sufficiente per la qualificazione fiscale.
L.R. Veneto n. 23 del 1999
La Regione e la parte ricorrente hanno richiamato norme regionali che collegano efficacia del piano alla convenzione; la Corte ha ritenuto però che tali previsioni regionali non modifichino la rilevanza fiscale della sola adozione del piano generale ai sensi della normativa statale interpretata dal D.L. 223/2006.
D.Lgs. n. 472 del 1997
Norme sulle sanzioni tributarie: la Corte ha rigettato la pretesa di disapplicazione delle sanzioni per inesistenza dell'elemento soggettivo o incertezza oggettiva, ritenendo il quadro normativo sufficientemente chiaro.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione alla procedura tributaria e ai rimedi: doglianze procedurali respinte; art.15 citato nel ricorso incidentale in tema di compensazione spese.
L. n. 212 del 2000
Richiamata in tema di garanzie processuali e onere probatorio; non ha condotto alla deroga delle sanzioni o all'annullamento della qualificazione fiscale.
Codice civile
art. 2730 e art. 2735 c.c.
La Corte ha escluso che la stima contenuta nella relazione finanziaria della Congregazione costituisca una confessione stragiudiziale: la valutazione è atto tecnico e non dichiarazione di verità riconducibile alla fattispecie di confessione.
Codice di procedura civile
art. 92 c.p.c.; art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)
Art.92: la compensazione delle spese è discrezionale e può essere disposta per gravi ed eccezionali ragioni; art.360: i motivi di cassazione prospettati (omesso esame di fatto e violazioni di legge) sono stati esaminati e respinti.
D.P.R. n. 115 del 2002
Richiami formali sulla determinazione del contributo unificato nei casi di impugnazione e ricorso incidentale; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuali versamenti aggiuntivi.
Massime di principio
- Ai fini tributari l'inclusione di un'area nel piano regolatore generale come edificabile è sufficiente per la sua qualificazione fiscale, anche in assenza di strumenti attuativi o di convenzioni: la mancata stipula della convenzione incide sull'attualità dell'utilizzabilità e quindi sul valore imponibile, non sulla natura edificabile.
- Le tabelle comunali di valutazione sono presuntive e non vincolanti: stime tecniche specifiche (CTU, perizie) possono prevalere e giustificare una diversa base imponibile.
- La verifica dell'attualità dei valori va fatta anno per anno, ma non implica obbligatoriamente una nuova perizia ogni esercizio: è sufficiente accertare la permanenza o variazione delle condizioni di mercato.
- La valutazione economica contenuta in documenti di parte (es. relazione finanziaria) non costituisce automaticamente confessione stragiudiziale: è elemento di valutazione tecnico-contabile e spetta al giudice del merito ponderarlo.
- Le sanzioni tributarie possono essere applicate se il quadro normativo non è oggettivamente incerto; l'oggettiva incertezza normativa richiede che, dopo un corretto procedimento interpretativo, non sia possibile individuare univocamente la norma applicabile.
- La competenza del giudice tributario a valutare il valore venale è ampia: questioni di fatto sulla congruità della stima sono in massima parte sindacabili solo limitatamente in sede di legittimità; le parti devono fornire elementi tecnico-economici solidi per sovvertire le stime.
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