Sentenza n. 1607/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dalle numerose vicende penali del fratello convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, anzitutto, la consumazione del potere amministrativo per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 8, comma 2, della medesima legge. Ha inoltre censurato il provvedimento per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che le vicende penali riguardavano esclusivamente il fratello, soggetto maggiorenne e autonomo, con il quale non vi sarebbe stata più convivenza; che tali vicende non rientravano tra le cause ostative previste dall'art. 6 della legge n. 91/1992; e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la complessiva condotta del richiedente, il lungo periodo di residenza e il suo inserimento economico e sociale in Italia. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l'acquisizione di informazioni circostanziate e documentate sulle vicende penali del fratello. Il Ministero ha prodotto un rapporto informativo aggiornato della Questura e il certificato del casellario giudiziale, dai quali risultavano numerose condanne irrevocabili e procedimenti penali pendenti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che il decorso del termine biennale potesse consumare il potere ministeriale: l'art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 si riferiva alle istanze di acquisto della cittadinanza per matrimonio previste dall'art. 5 e non alle domande di concessione per naturalizzazione ex art. 9; inoltre, il termine è ordinatorio e il suo superamento può consentire, al più, l'azione avverso il silenzio e, in presenza dei relativi presupposti, la domanda risarcitoria per danno da ritardo. Ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 6 della legge n. 91/1992, riguardante anch'esso la cittadinanza per matrimonio. In materia di naturalizzazione, la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, mentre la concessione resta ampiamente discrezionale e richiede una valutazione dell'integrazione, dell'affidabilità e dell'attitudine del richiedente a rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il giudice ha ritenuto legittimo considerare il contesto familiare e, in particolare, le vicende penali del fratello convivente, non come forma di responsabilità penale per fatto altrui, ma quale elemento indiziario del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'inserimento del richiedente, anche in ragione dei benefici indiretti che l'acquisto della cittadinanza avrebbe potuto produrre per il familiare. La documentazione acquisita ha confermato la convivenza e un carico penale molto elevato, comprendente condanne irrevocabili per furti in abitazione, tentato furto, rapina e cessione illecita di stupefacenti, oltre a procedimenti pendenti. Tali elementi, valutati globalmente, sono stati ritenuti sufficienti a sostenere il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, senza travisamento, illogicità o sproporzione. Il sindacato giurisdizionale è stato limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti e sulla logicità e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale. La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale allegati dal ricorrente non sono stati ritenuti sufficienti a prevalere sul giudizio prognostico negativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale è un presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità nel valutare l'interesse pubblico, l'integrazione e l'affidabilità del richiedente.
art. 8, comma 2, legge n. 91/1992
l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni
La disposizione, oltre a essere stata successivamente abrogata, riguarda le istanze di acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 5 e non le domande di concessione per naturalizzazione ex art. 9. Il termine è comunque ordinatorio e il suo superamento non consuma il potere di provvedere.
art. 5 legge n. 91/1992
Disciplina l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, fattispecie distinta dalla concessione per naturalizzazione oggetto del giudizio.
art. 6 legge n. 91/1992
Disciplina la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e non costituisce il parametro delle cause ostative applicabile alla domanda di naturalizzazione ex art. 9.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato comunicato prima dell'adozione del provvedimento negativo; il giudizio non ha rilevato vizi nella successiva valutazione delle osservazioni dell'interessato.
art. 31 c.p.a.
Il superamento del termine procedimentale può legittimare l'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, senza determinare la consumazione del potere di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Il superamento del termine procedimentale può essere fatto valere mediante il rito avverso il silenzio.
art. 27 Cost.
Il principio di personalità della responsabilità penale non è pertinente quando le vicende penali del familiare sono considerate non per sanzionare il richiedente, ma come elementi indiziari del giudizio amministrativo di affidabilità e integrazione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado del cittadino italiano è richiamato quale possibile beneficio indiretto derivante dall'acquisto della cittadinanza.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
La possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari è richiamata quale ulteriore beneficio indiretto per il familiare del richiedente che acquisisca la cittadinanza.
artt. 110, 624-bis c.p.
Richiamati con riferimento a una condanna irrevocabile per furto in abitazione in concorso a carico del fratello convivente.
artt. 110, 56, 624-bis c.p.
Richiamati con riferimento a una condanna irrevocabile per tentato furto in abitazione in concorso a carico del fratello convivente.
art. 628 c.p.
Richiamato con riferimento a una condanna irrevocabile per rapina a carico del fratello convivente.
artt. 81 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Richiamati con riferimento alla condanna per cessione illecita di sostanze stupefacenti a carico del fratello convivente.
Massime di principio
- Nella domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare l'istanza e non attribuisce un diritto alla concessione, che resta oggetto di un'ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione sull'interesse pubblico, sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.
- Il superamento del termine procedimentale previsto dalla legge per la definizione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione non consuma il potere dell'Amministrazione di provvedere, quando il termine non sia espressamente qualificato come perentorio né tale natura risulti da una ratio legis manifesta e univoca; il ritardo può invece legittimare l'azione avverso il silenzio e, ricorrendone i presupposti, la domanda risarcitoria per danno da ritardo.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione può considerare, quali elementi indiziari del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'inserimento del richiedente, le vicende penali di familiari conviventi, purché siano concretamente accertate e valutate nel contesto complessivo; tale valutazione non costituisce imputazione di responsabilità penale per fatto altrui.
- Il diniego della cittadinanza per naturalizzazione è legittimo quando la motivazione, fondata su elementi istruttori attendibili e documentati relativi al contesto familiare e alla condotta dei conviventi, esprima un giudizio globale di inaffidabilità non affetto da travisamento, illogicità o sproporzione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione resta estrinseco e non sostitutivo: è limitato alla verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa.
- Il richiamo alle cause ostative previste dall'art. 6 della legge n. 91/1992 è inconferente in una controversia relativa alla concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell'art. 9, poiché l'art. 6 disciplina la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio.
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