Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12746/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato in relazione alle condanne per numerosi furti tra cui quello commesso il 5 febbraio 2017 a Premosello Chiovenda. Il ricorrente contestava che, pur avendo nominato un difensore di fiducia e eletto domicilio in occasione della perquisizione del 5/02/2017, non aveva avuto contatti col difensore e si era allontanato dal territorio nazionale il giorno successivo, per cui sarebbe stato privo di conoscenza del processo e di "incolpevole ignoranza" della celebrazione. La Corte d'appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha accolto la rescissione per i furti diversi da quello del 5/02/2017 e ha rigettato la richiesta per il furto del 5/02/2017 ritenendo che per questo fatto il ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento (nomina difensore, elezione di domicilio, perquisizione) e che il successivo allontanamento fosse volontario e comportasse l'onere di informarsi sugli sviluppi processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte territoriale si è attenuta al contenuto della sentenza di annullamento e che il punto relativo al furto del 5/02/2017 non era stato annullato dalla Sez. 5 n. 21890/2024. Inoltre ha ritenuto applicabile il regime previgente di cui all'art. 420-bis c.p.p. (art. 89 d.lgs. 150/2022) e condiviso la valutazione che atti quali perquisizione, nomina di difensore di fiducia, elezione di domicilio e l'immediato allontanamento dall'Italia escludono l'ignoranza incolpevole: il ricorrente aveva quindi l'onere di mantenere contatti col difensore e di informarsi sul processo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    Nella versione previgente alla riforma Cartabia (applicabile perché la dichiarazione di assenza è anteriore al d.lgs. 150/2022) i presupposti per la rescissione del giudicato richiedono la mancata conoscenza del processo e l'incolpevole ignoranza della celebrazione; atti processuali come nomina di difensore ed elezione di domicilio, nonché il volontario allontanamento, escludono l'incolpevole ignoranza.

  • d.lgs. 150/2022, art. 89

    Determina quale regime sostanziale e procedurale si applica in funzione della data degli atti (qui ha stabilito l'applicabilità del regime previgente all'art. 420-bis per le ipotesi anteriori all'entrata in vigore della riforma).

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per le spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile ove emergano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 6 CEDU

    Riferimento ai principi di tutela del diritto a un processo equo: la giurisprudenza invocata interpreta l'"ignoranza incolpevole" anche alla luce di art. 6 CEDU, ma la Corte ritiene che la conoscenza desumibile da atti processuali precluda la protezione.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio, unitamente ad altri atti formali (es. perquisizione e verbalizzazione), sono elementi che fanno presumere la conoscenza dell'esistenza del procedimento e impongono al destinatario l'onere di mantenere contatti col difensore; ciò può escludere la "ignoranza incolpevole" come motivo per disporre la rescissione del giudicato.
  • Il comportamento di allontanamento volontario dal territorio nazionale subito dopo atti che dimostrano la conoscenza del procedimento è valutato negativamente: la fuga può giustificare il rigetto della domanda di rescissione perché indica la volontaria sottrazione al processo.
  • La riunione di procedimenti non automaticamente produce l'effetto di estendere la conoscenza di un processo a tutti i fatti riuniti: la rilevanza della conoscenza va valutata rispetto a ciascun fatto-reato e agli elementi che ne attestano la conoscenza o meno.
  • Occorre verificare la legge applicabile in funzione della data degli atti (art. 89 d.lgs. 150/2022): per dichiarazioni di assenza anteriori all'entrata in vigore della riforma si applicano i presupposti previgenti dell'art. 420-bis c.p.p.
  • La mancanza di un contatto materiale col difensore nominato non è di per sé sufficiente a dimostrare l'ignoranza incolpevole se vi sono altri atti dai quali si desume la consapevolezza del procedimento; il gravame probatorio ricade su chi chiede la rescissione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.