Cassazione Penale, Sentenza n. 12746/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato in relazione alle condanne per numerosi furti tra cui quello commesso il 5 febbraio 2017 a Premosello Chiovenda. Il ricorrente contestava che, pur avendo nominato un difensore di fiducia e eletto domicilio in occasione della perquisizione del 5/02/2017, non aveva avuto contatti col difensore e si era allontanato dal territorio nazionale il giorno successivo, per cui sarebbe stato privo di conoscenza del processo e di "incolpevole ignoranza" della celebrazione. La Corte d'appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha accolto la rescissione per i furti diversi da quello del 5/02/2017 e ha rigettato la richiesta per il furto del 5/02/2017 ritenendo che per questo fatto il ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento (nomina difensore, elezione di domicilio, perquisizione) e che il successivo allontanamento fosse volontario e comportasse l'onere di informarsi sugli sviluppi processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte territoriale si è attenuta al contenuto della sentenza di annullamento e che il punto relativo al furto del 5/02/2017 non era stato annullato dalla Sez. 5 n. 21890/2024. Inoltre ha ritenuto applicabile il regime previgente di cui all'art. 420-bis c.p.p. (art. 89 d.lgs. 150/2022) e condiviso la valutazione che atti quali perquisizione, nomina di difensore di fiducia, elezione di domicilio e l'immediato allontanamento dall'Italia escludono l'ignoranza incolpevole: il ricorrente aveva quindi l'onere di mantenere contatti col difensore e di informarsi sul processo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 420-bis c.p.p.
Nella versione previgente alla riforma Cartabia (applicabile perché la dichiarazione di assenza è anteriore al d.lgs. 150/2022) i presupposti per la rescissione del giudicato richiedono la mancata conoscenza del processo e l'incolpevole ignoranza della celebrazione; atti processuali come nomina di difensore ed elezione di domicilio, nonché il volontario allontanamento, escludono l'incolpevole ignoranza.
d.lgs. 150/2022, art. 89
Determina quale regime sostanziale e procedurale si applica in funzione della data degli atti (qui ha stabilito l'applicabilità del regime previgente all'art. 420-bis per le ipotesi anteriori all'entrata in vigore della riforma).
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna per le spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile ove emergano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 6 CEDU
Riferimento ai principi di tutela del diritto a un processo equo: la giurisprudenza invocata interpreta l'"ignoranza incolpevole" anche alla luce di art. 6 CEDU, ma la Corte ritiene che la conoscenza desumibile da atti processuali precluda la protezione.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio, unitamente ad altri atti formali (es. perquisizione e verbalizzazione), sono elementi che fanno presumere la conoscenza dell'esistenza del procedimento e impongono al destinatario l'onere di mantenere contatti col difensore; ciò può escludere la "ignoranza incolpevole" come motivo per disporre la rescissione del giudicato.
- Il comportamento di allontanamento volontario dal territorio nazionale subito dopo atti che dimostrano la conoscenza del procedimento è valutato negativamente: la fuga può giustificare il rigetto della domanda di rescissione perché indica la volontaria sottrazione al processo.
- La riunione di procedimenti non automaticamente produce l'effetto di estendere la conoscenza di un processo a tutti i fatti riuniti: la rilevanza della conoscenza va valutata rispetto a ciascun fatto-reato e agli elementi che ne attestano la conoscenza o meno.
- Occorre verificare la legge applicabile in funzione della data degli atti (art. 89 d.lgs. 150/2022): per dichiarazioni di assenza anteriori all'entrata in vigore della riforma si applicano i presupposti previgenti dell'art. 420-bis c.p.p.
- La mancanza di un contatto materiale col difensore nominato non è di per sé sufficiente a dimostrare l'ignoranza incolpevole se vi sono altri atti dai quali si desume la consapevolezza del procedimento; il gravame probatorio ricade su chi chiede la rescissione.
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