Sentenza n. 5722/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - del provvedimento della Guardia di Finanza - Scuola Ispettori e Sovrintendenti - Ufficio Personale e AA.GG. - Sezione Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri prot. n.-OMISSIS- del 27.11.2025, recante il rigetto dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dal sig. -OMISSIS- in data 30.10.2025, avente ad oggetto tutti gli atti del procedimento amministrativo per la valutazione del rinvio dal 95° corso “Argentera III” dell’allora f.a.M. -OMISSIS-, ovvero: Comunicazione punto caratteristico e notifica avvio del procedimento amministrativo finalizzato a valutare il rinvio dal corso (unitamente alla relata di notifica della stessa), memorie difensive prodotte dall’interessato, determinazione del Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione di positiva definizione del predetto procedimento amministrativo (unitamente alla relata di notifica della stessa); - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e, in particolare, per quanto di ragione e di interesse, dell’art. 5, co. 1, lett. i, del d.m. Finanze 29.10.1996, n. 603 e dell’art. 8, co. 5, lett. d, del d.P.R. 27.6.1992 n. 352, nella parte in cui precludono l’accesso ai chiesti documenti amministrativi). Con riserva di proporre motivi aggiunti; Nonché accertamento e declaratoria del diritto di accesso, con il conseguente ordine alla Guardia di Finanza - Scuola Ispettori e Sovrintendenti e a qualsivoglia altra articolazione del detto Corpo che li detenga di esibire in visione e rilasciare in copia al ricorrente gli anzidetti documenti amministrativi, previo oscuramento di ogni dato sensibile; ovvero, in subordine, di esibire in visione al sig. -OMISSIS-, sempre previo oscuramento di ogni dato sensibile, i documenti amministrativi di che trattasi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti del procedimento amministrativo riguardante un altro militare, frequentatore dello stesso corso, conclusosi senza il rinvio dal corso
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già destinatario del rinvio d'autorità dalla frequenza del corso per avere riportato un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi, nonché del proscioglimento dalla ferma volontaria, aveva impugnato in altro giudizio l'esito negativo del ricorso gerarchico proposto contro tali provvedimenti. Avendo appreso che un altro frequentatore del medesimo corso, sottoposto a procedimento per la stessa ragione, aveva ottenuto una definizione positiva dopo la presentazione di memorie difensive, il ricorrente chiedeva l'accesso alla comunicazione del punto caratteristico, alla notifica di avvio del procedimento, alle memorie difensive e alla determinazione conclusiva favorevole, con le relative relate di notifica e previo oscuramento dei dati sensibili. L'amministrazione negava l'accesso richiamando le disposizioni regolamentari che sottraggono all'accesso i documenti concernenti procedimenti di sospensione, trasferimento per incompatibilità ambientale, dispensa, destituzione o decadenza dal servizio e i corrispondenti procedimenti relativi al personale militare. Il ricorrente deduceva la necessità difensiva dell'ostensione, in quanto gli atti erano strumentali a dimostrare in giudizio la disparità di trattamento rispetto a una posizione analoga.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso. Ritiene che le disposizioni regolamentari invocate dall'amministrazione siano recessive rispetto al diritto di accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, l. 241/1990, poiché sussiste uno stretto nesso di strumentalità tra la conoscenza degli atti richiesti e la tutela giudiziale del ricorrente, chiamato a dimostrare la dedotta disparità di trattamento in relazione a procedimenti aventi analogo oggetto e riferiti a frequentatori dello stesso corso. Ordina all'amministrazione di consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti indicati nell'istanza, previo oscuramento dei dati personali e sensibili del controinteressato e dei terzi non strettamente pertinenti. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 2, l. 241/1990
La disposizione costituisce la base legislativa per la disciplina regolamentare delle categorie di documenti sottratti all'accesso, ma non prevale sulla successiva garanzia dell'accesso necessario alla cura o alla difesa degli interessi giuridici prevista dal comma 7.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve essere in ogni caso “garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”
Il diritto di accesso difensivo prevale sulle limitazioni regolamentari quando la conoscenza dei documenti è strettamente strumentale alla tutela di una posizione giuridica, anche per dimostrare in giudizio una disparità di trattamento.
art. 5, comma 1, lett. i, d.m. Finanze 29.10.1996, n. 604
La previsione regolamentare che sottrae all'accesso determinati documenti relativi a procedimenti riguardanti il personale militare è recessiva rispetto all'accesso difensivo riconosciuto dalla legge.
art. 8, comma 3, lett. d, d.P.R. 27.6.1992, n. 352
La limitazione regolamentare all'accesso non impedisce l'ostensione quando ricorrono i presupposti dell'accesso difensivo.
art. 60 d.lgs. 30.6.2003, n. 196
In presenza di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui risulti strettamente indispensabile, con necessità di tutelare la riservatezza mediante oscuramento dei dati non pertinenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30.6.2003, n. 196
La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata nella pubblicazione della sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali.
Massime di principio
- Il diritto di accesso difensivo prevale sulle limitazioni previste da regolamenti amministrativi quando il richiedente dimostri uno stretto nesso di strumentalità tra la conoscenza dei documenti e la cura o difesa di un proprio interesse giuridico.
- Gli atti relativi al procedimento amministrativo riguardante un terzo possono essere ostensibili quando risultino necessari per verificare e dimostrare, in un giudizio pendente, una disparità di trattamento rispetto a una posizione analoga, purché l'accesso sia circoscritto ai documenti pertinenti.
- La presenza di dati personali o sensibili non comporta automaticamente il diniego dell'accesso difensivo: l'amministrazione e il giudice devono assicurare il bilanciamento mediante l'oscuramento dei dati non strettamente pertinenti e dei dati identificativi dei terzi, ove possibile.
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