Cassazione Civile, Sentenza n. 25561/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Isola chiedeva il pagamento di un compenso professionale di €19.000 sostenendo che Serra si fosse fatto garante, con emissione di assegni e accordo di conto cointestato a firma congiunta, dell'obbligazione di De Candia. In primo grado fu condannato De Candia e rigettata la domanda nei confronti di Serra. In appello Isola ribadì l'esistenza della garanzia e del conto cointestato; la Corte d'appello confermò il rigetto nei confronti di Serra ritenendo che non fosse stata adeguatamente allegata né provata alcuna fideiussione o rapporto diretto tra Isola e Serra. Isola ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio per avere il giudice d'appello escluso l'obbligazione solidale nonostante, a suo dire, si fosse formato giudicato interno; (2) carenza motivazionale e mancata ammissione delle prove relative all'esistenza dell'accordo di garanzia (assegni e conto cointestato).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto infondato il rilievo sul presunto giudicato interno e la mancata necessità di appello incidentale nel caso concreto, ma ha censurato la motivazione della Corte d'appello come carente rispetto alle allegazioni e ha rilevato l'illegittima esclusione delle prove richieste. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata rispetto al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, comprensivo dell'ammissione delle prove e della valutazione delle allegazioni dell'attore; la Corte di cassazione ha altresì demandato alla corte d'appello rinviata la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Cass. SU 11799/2017 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
Stabilisce i principi su quando il convenuto vittorioso in primo grado deve proporre appello incidentale o riproporre eccezioni ex art. 346 c.p.c.; la Corte di cassazione ha applicato tali principi per escludere la formazione di un giudicato interno che imponesse l'appello incidentale da parte di Serra.
art. 346 c.p.c.
Richiesto per la riproposizione di eccezioni non trattate in primo grado se rilevabili solo a istanza di parte; la Corte ha precisato i limiti dell'onere di riproposizione dell'attore e del convenuto.
art. 345 co. 2 c.p.c.
Consente al giudice d'appello di rilevare d'ufficio eccezioni rilevabili anche d'ufficio; la Corte ha ricordato che tale potere è escluso quando si è formato giudicato interno.
art. 329 co. 2 c.p.c.
Riferimento alla formazione del giudicato interno; la Corte ha valutato se nel caso si fosse formato giudicato che impedisse la devoluzione in appello della questione della garanzia.
art. 1937 c.c.
Principio per cui la volontà di prestare fideiussione deve risultare in modo espresso dal titolo; la Corte d'appello aveva richiamato tale norma per ritenere inesistente la fideiussione non risultante dal titolo, deduzione poi però ritenuta carente di adeguata motivazione dalla Cassazione.
art. 1988 c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello per sostenere che l'assegno emesso a favore di un terzo non vale come promessa di pagamento del garante; valutazione che la Cassazione ha ritenuto dovesse essere meglio confrontata con le allegazioni probatorie.
art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Regola i requisiti della motivazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente rispetto alle allegazioni dell'attore, determinando la cassazione parziale.
art. 112 c.p.c.
Norma generale sul diritto di difesa e sul contraddittorio invocata dal ricorrente; la Corte ha preso in considerazione le doglianze relative all'esercizio del diritto alla prova.
art. 342 c.p.c.
Norma che disciplina l'ammissione delle prove; la censura ha riguardato la mancata ammissione delle prove richieste dall'attore, ritenuta dalla Cassazione suscettibile di pregiudizio.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione e formazione del negozio giuridico (accordo di garanzia); la Corte ha valutato che la questione richiedeva adeguata istruttoria e motivazione.
Massime di principio
- Per ritenere un terzo (garante) obbligato in solido occorre allegare e, se necessario, provare un rapporto diretto o una manifestazione esplicita di consenso (fideiussione) che risulti dal titolo: semplici riferimenti a assegni emessi a favore di terzi possono non essere sufficienti senza l'allegazione del vincolo giuridico.
- Se il giudice di primo grado ha esaminato e rigettato un'eccezione di merito in modo espresso o implicito, il convenuto vittorioso deve proporre appello incidentale per devolvere la questione al giudice d'appello; diversamente l'eccezione può ritenersi preclusa.
- Quando il primo giudice non ha esaminato una eccezione rilevabile solo a istanza di parte, questa va riproposta espressamente ex art. 346 c.p.c.; se è rilevabile d'ufficio, il giudice d'appello può rilevarla ex art. 345 co.2 c.p.c.
- La motivazione della sentenza deve confrontarsi concretamente con le allegazioni fondamentali delle parti (art.132 c.p.c.): affermazioni perentorie che contraddicono documenti o allegazioni possono portare a cassazione per vizio di motivazione.
- La negazione dell'ammissione delle prove richieste, se rilevante per la decisione, viola il diritto alla prova e può determinare la cassazione con rinvio per nuovo esame istruttorio.
- In cause che coinvolgono presunte garanzie infruttifere, è cruciale documentare i negozi dispositivi (assegni, accordi di conto cointestato, mandati) e ottenere l'ammissione delle prove documentali e testimonali necessarie in primo grado per evitare preclusioni successive.
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