Sentenza n. 1151/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1793 in data 5 giugno 2025, con cui è stato ordinato alle Amministrazioni intimate di pronunciarsi sulla istanza di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 entro trenta giorni; in via subordinata per l’annullamento: a) della nota dell’Assessorato Regionale dell’Economia n. 27778 del 13 giugno 2025; b) ove occorra, della nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 9953 del 24 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 1793 del 5 giugno 2025 e, in via subordinata, note regionali di riscontro sull'istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto in via principale l'ottemperanza alla sentenza n. 1793 del 5 giugno 2025, con la quale il TAR aveva ordinato alle amministrazioni di pronunciarsi entro trenta giorni sull'istanza di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001. In via subordinata ha chiesto l'annullamento della nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia n. 27778 del 13 giugno 2025 e, ove occorrente, della nota dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 9953 del 24 giugno 2025. La ricorrente ha dedotto l'elusione del giudicato e la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, sostenendo che le amministrazioni non avessero realmente deciso sull'istanza ex art. 42-bis, ma avessero affermato, senza adeguato supporto documentale, che i terreni erano già stati acquisiti nell'ambito di una procedura espropriativa. Ha contestato l'assenza di un decreto di esproprio e di un accordo di cessione volontaria scritto, nonché il difetto di motivazione delle note, per non essere stato indicato il titolo di acquisto della proprietà pubblica. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Regione nel suo complesso e dell'Assessorato al Territorio e all'Ambiente, sostenendo inoltre che la nota del 13 giugno 2025 costituiva un espresso riscontro all'istanza e che il dante causa della ricorrente aveva percepito l'indennità definitiva di esproprio, circostanza incompatibile con il mancato perfezionamento dell'ablazione. Hanno richiamato la documentazione relativa alla liquidazione delle indennità e alla cessione bonaria ai sensi degli artt. 12 e 17 l. 865/1971.
La decisione
Il Collegio aveva già respinto, con sentenza n. 3004 del 27 ottobre 2025, la domanda di ottemperanza, rilevando che l'amministrazione aveva adottato la nota n. 27778 del 13 giugno 2025 prima della notificazione del ricorso e che, essendo venuto meno il silenzio-inadempimento, la sentenza n. 1793 non poteva considerarsi non ottemperata. La presente decisione riguarda quindi la domanda impugnatoria subordinata. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo provata l'emanazione di un decreto di esproprio, dagli atti risultasse un accordo scritto intervenuto nell'ambito della procedura espropriativa, con il quale il dante causa della ricorrente aveva accettato la liquidazione dell'indennità definitiva, prestato garanzia circa eventuali pretese di terzi e dichiarato che, con il pagamento, nulla sarebbe stato ulteriormente dovuto a qualsiasi titolo. L'indennità era stata determinata espressamente quale corrispettivo spettante al coltivatore diretto ai sensi dell'art. 17 l. 865/1971, disposizione applicabile nell'ipotesi di cessione volontaria prevista dall'art. 12 della medesima legge. Richiamando la giurisprudenza secondo cui la cessione volontaria è un negozio traslativo che richiede la forma scritta ad substantiam, il Collegio ha ritenuto che l'accordo, per contenuto, forma e collocazione nella procedura espropriativa, integrasse una cessione volontaria idonea a trasferire la proprietà all'amministrazione. Ne consegue che il trasferimento non richiedeva la successiva emanazione di un decreto di esproprio. La nota amministrativa, pertanto, non era elusiva del giudicato né illegittima per avere negato la necessità di adottare un provvedimento ex art. 42-bis. Il ricorso è stato respinto; le spese sono state compensate in ragione della complessità dell'accertamento fattuale.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La domanda di acquisizione sanante presuppone che l'amministrazione debba valutare una situazione di acquisizione non assistita da un valido titolo; non è necessaria quando la proprietà sia già stata trasferita mediante una cessione volontaria perfezionatasi nell'ambito della procedura espropriativa.
art. 2 l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento non sussiste quando l'amministrazione abbia adottato un espresso atto di riscontro sull'istanza.
art. 12 l. 865/1971
Il proprietario espropriando [...] ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili.
La disposizione disciplinava la possibilità di convenire la cessione volontaria del bene nell'ambito del procedimento espropriativo.
art. 17 l. 865/1971
Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.
La liquidazione dell'indennità secondo tale disposizione costituisce un elemento significativo per ritenere perfezionata una cessione volontaria, poiché la norma presuppone la cessione e qualifica la somma come prezzo di cessione.
art. 45 d.P.R. 327/2001
L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio.
L'accordo di cessione volontaria ha efficacia traslativa e produce gli effetti del decreto di esproprio, sicché non è necessario che a esso segua un autonomo decreto ablatorio.
Massime di principio
- Nell'ambito di una procedura espropriativa, un accordo scritto può integrare una cessione volontaria con efficacia traslativa anche se non è formalmente denominato come atto di cessione, purché dal suo contenuto risultino il consenso al trasferimento, la collocazione nella procedura ablativa, la regolazione definitiva dell'indennità e l'assunzione di garanzie circa i diritti di terzi.
- La cessione volontaria prevista dagli artt. 12 e 17 l. 865/1971 è un negozio traslativo soggetto alla forma scritta ad substantiam; la mera determinazione o corresponsione di un'indennità, isolatamente considerata, non è sufficiente, mentre l'accettazione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 17, unitamente agli ulteriori elementi negoziali dell'accordo, può dimostrare il perfezionamento della cessione.
- Quando la proprietà del bene sia stata trasferita mediante una cessione volontaria perfezionata per iscritto, l'assenza di un successivo decreto di esproprio non impedisce il trasferimento, poiché l'accordo produce gli effetti del decreto di esproprio.
- L'indennità prevista dall'art. 17 l. 865/1971, essendo collegata dalla stessa disposizione all'ipotesi di cessione volontaria ex art. 12, costituisce un elemento interpretativo rilevante per qualificare l'accordo intervenuto tra proprietario e amministrazione come negozio traslativo, se accompagnata da clausole di garanzia e di definizione integrale delle pretese.
- L'adozione di un espresso provvedimento amministrativo sull'istanza impedisce di configurare la permanenza del silenzio-inadempimento e rende impropria l'azione di ottemperanza diretta alla mera esecuzione dell'ordine giudiziale di provvedere; la legittimità sostanziale del provvedimento deve essere valutata, se del caso, mediante l'azione di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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