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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27700/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto di energia elettrica per mancanza della querela, ritenendo tardiva la contestazione supplettiva, intervenuta in dibattimento, di un'aggravante (art. 625, n.7 c.p., beni destinati a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022). Il ricorrente sostiene che il giudice non poteva sindacare l'ammissibilità della nuova contestazione e che la modifica dell'imputazione spettava al P.M., il quale ha agito in udienza ai sensi delle norme processuali sulle contestazioni suppletive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur confermando il principio secondo cui l'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. non può essere considerata se non espressamente contestata (avendo natura valutativa), la Corte ha ritenuto legittima e valida la contestazione supplettiva operata dal Pubblico Ministero in udienza (ai sensi dell'art. 517 c.p.p.) e ha censurato il Tribunale per aver considerato tale contestazione "tardiva" senza consentire il relativo contraddittorio. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Catania per un nuovo esame: il giudice del rinvio dovrà ritenere valida la contestazione supplettiva e verificare la sussistenza dell'aggravante per decidere il regime di procedibilità del reato.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (comma 1, n.7)

    non presente nel testo la citazione testuale della norma

    L'aggravante per beni destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e richiede esplicita contestazione in imputazione per poter essere riferita al fatto; non può essere ricavata implicitamente dall'accusa.

  • d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)

    articoli e modifiche citate nel testo (es. art. 85; art. 2 lett. i))

    La riforma ha modificato il regime di procedibilità del furto, trasferendo alcune fattispecie alla procedibilità a querela e mantenendo in procedibilità d'ufficio il furto aggravato per sottrazione di beni destinati a pubblico servizio; è centrale il termine di cui all'art.85 per la proposizione della querela.

  • art. 624 comma 3 cod. pen. (richiamato)

    richiamato nel testo come modificato dalla riforma

    La modifica normativa ha influito sul regime di procedibilità del furto; la Corte ricorda che, se l'imputazione originaria non conteneva l'aggravante, il regime di procedibilità può cambiare solo se l'aggravante è validamente contestata in dibattimento.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    citato nel testo come norma che disciplina la contestazione suppletiva in dibattimento

    Consente al Pubblico Ministero di procedere a contestazioni suppletive in udienza; la Corte ritiene che una contestazione legittima ai sensi di questa norma debba essere tenuta in considerazione dal giudice anche ai fini della procedibilità, e che il giudice non possa dichiarare improcedibilità senza averne valutato gli effetti e consentito il contraddittorio.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    menzionato nel gravame del Procuratore Generale come norma richiamata

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sull'operato del giudice rispetto alle nuove contestazioni; la Corte, nel valutare il ricorso, affronta la questione della legittimità e tempestività della contestazione supplettiva piuttosto che un generico divieto di sindacato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il proscioglimento per carenza di una condizione di procedibilità; la Corte afferma che un proscioglimento basato sul ritenere irrilevante una contestazione supplettiva valida può essere affetto da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    citato come norma collegata alla decisione del Tribunale

    Richiamato in relazione al potere del giudice di pronunciarsi; la Corte valorizza la necessità di confrontare la contestazione supplettiva prima di dichiarare improcedibilità.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    citato come norma per l'annullamento con rinvio

    Norma che disciplina l'annullamento con rinvio al giudice del merito; la Corte la applica per trasmettere gli atti alla Corte d'appello di Catania affinché verifichi la sussistenza dell'aggravante e il regime di procedibilità.

Massime di principio

  • Se in corso di giudizio il Pubblico Ministero formula una contestazione supplettiva di un'aggravante che, se accertata, modifica il regime di procedibilità (da procedibilità a querela a procedibilità d'ufficio), il giudice non può dichiarare l'improcedibilità senza valutare e discutere tale contestazione: occorre consentire il contraddittorio e verificare la plausibilità e gli elementi istruttori a sostegno dell'aggravante.
  • L'aggravante per beni destinati a pubblico servizio (art. 625 n.7 c.p.) ha natura valutativa e normalmente richiede esplicita contestazione in imputazione; tuttavia, una valida contestazione supplettiva in dibattimento può integrare l'imputazione e deve essere presa in considerazione se tempestiva secondo le regole processuali.
  • Se nei termini in cui si è verificata una modifica normativa il procedimento è rimasto inattivo (es. rinvii che abbracciano la data di entrata in vigore della riforma), non può ritenersi irragionevolmente "tardiva" la contestazione supplettiva compiuta alla prima udienza utile: va valutata anche alla luce del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale.
  • Un proscioglimento per carenza di condizione di procedibilità è affetto da nullità assoluta se il giudice decide senza aver consentito il necessario contraddittorio o senza tener conto di legittime iniziative del P.M. che potrebbero incidere sulla procedibilità.
  • In situazioni analoghe il giudice del merito dovrà sempre verificare la sussistenza fattuale e giuridica dell'aggravante suppletivamente contestata prima di dichiarare l'improcedibilità: se l'aggravante risulta fondata, il reato resta procedibile d'ufficio; se non risulta, può sussistere l'improcedibilità per mancata querela.

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