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Sentenza

Sentenza n. 1513/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2163/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 13 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202504352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e liquidato le spese di lite in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2163/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nonché a pagare al difensore antistatario € 500,00 per spese di lite, oltre spese generali e accessori. Il Ministero non aveva dato esecuzione né alla prestazione in favore della docente né al pagamento delle spese legali. È stata inoltre richiesta la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell’integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia, erogando alla docente € 1.000,00 complessivi, riferiti ai due anni scolastici, e corrispondendo al difensore antistatario € 500,00, oltre spese generali e accessori di legge. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, stabilendo che intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni. Il Commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato e pagamento diretto al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza civile costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti di un’amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.

  • art. 25 c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione al domicilio delle ricorrenti nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione debitrice e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • La mancata prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere fatti valere sia l’obbligo principale imposto all’amministrazione in favore del creditore sia l’obbligo di pagamento delle spese di lite direttamente al difensore antistatario, quando così disposto dal titolo esecutivo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione effettiva del giudicato.
  • Le funzioni di Commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comportano, in assenza di diversa previsione, il riconoscimento di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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