Cassazione Penale, Sentenza n. 28251/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che, in accoglimento dell'appello del P.M., ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali della "Menfer s.r.l.". De Rosa contestava violazioni di legge (artt. 321, comma 2 e 125 c.p.p.; artt. 240 e 452‑quaterdecies, comma 5 c.p.) e la carenza o mera apparenza della motivazione, rilevando che l'ordinanza si era limitata a enunciare in modo apodittico che le quote erano "servite" a commettere i reati senza accertare il nesso di specifica e non occasionale strumentalità fra le quote e l'attività delittuosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che De Rosa Nicola non fosse proprietario delle quote oggetto di sequestro (le quote erano intestate a Faraoni Maria Pia, titolare al 100%) e che, in quanto amministratore di fatto, non vantasse un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene sequestrato; di conseguenza non era legittimato a proporre il gravame. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria; la Corte valuta l'ammissibilità del ricorso anche alla luce della legittimazione a impugnare da parte del soggetto interessato alla restituzione del bene.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme indicate dal ricorrente; la Suprema Corte valuta la questione in termini di legittimazione e interesse processuale più che di merito dell'applicazione della norma cautelare.
art. 240 cod. pen.
Richiamato nella censura relativa alla confisca e alla strumentalità del bene; la Corte non entra nel merito della qualificazione del bene come "strumentale" perché rigetta il ricorso per difetto di interesse.
art. 452‑quaterdecies, comma 5 cod. pen.
Norma che disciplina specifiche fattispecie di illeciti ambientali gravi (traffico illecito di rifiuti). La decisione di merito aveva collegato la responsabilità all'uso societario dell'ente; la Cassazione, però, si limita a escludere la legittimazione del ricorrente anziché esaminare il nesso di strumentalità.
art. 260 d.lgs. n. 152/2006
Norma del testo unico ambientale relativa alla gestione illecita di rifiuti, richiamata nel quadro fattuale dei reati contestati agli imputati; citata a supporto del contesto criminoso, non oggetto della decisione di legittimità sul punto dell'ammissibilità.
art. 256 d.lgs. n. 152/2006
Richiamata tra i reati contestati (realizzazione e gestione di discarica abusiva); come sopra, utile al quadro fattuale ma non decisiva per la pronuncia sulla legittimazione a ricorrere.
Massime di principio
- Non proprietario del bene sequestrato (es. amministratore di fatto) manca, in linea generale, di interesse concreto e attuale alla proposizione del ricorso per sequestro preventivo: l'interesse rilevante è quello alla restituzione della cosa sequestrata.
- La legittimazione ad impugnare un provvedimento di sequestro preventivo è collegata al diritto immediato ed effettivo alla restituzione del bene; senza tale diritto il ricorso è dichiarabile inammissibile per carenza di interesse.
- Se il ricorrente è solo amministratore di fatto e non proprietario delle quote o dei beni sequestrati, il giudice di legittimità può decidere l'inammissibilità per difetto di interesse senza entrare nel merito della fondatezza delle censure sulla motivazione o sull'applicabilità delle norme cautelari.
- La questione della strumentalità delle quote societarie rispetto al reato (necessaria per confisca obbligatoria o sequestro a fini di confisca) richiede l'accertamento di un nesso specifico e non occasionale tra il bene e la condotta criminale; tuttavia, tale valutazione può non essere esaminata dalla Corte di Cassazione se il ricorso è inammissibile per ragioni procedurali.
- In controversie su misure reali su società, la distinzione tra azienda (complesso di beni organizzati) e quote societarie è rilevante: la titolarità e la disponibilità giuridica delle quote incidono sulla legittimazione a impugnare e sugli effetti del sequestro/di confisca.
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