Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14663/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena concordata con il pubblico ministero per i delitti di minaccia e lesioni personali. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la mancata rilevazione di cause di proscioglimento e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte osserva però che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato l'assenza di cause di proscioglimento, e che la particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento di merito incompatibile con la natura negoziale del rito e non deducibile, se non nei limiti della coerenza e completezza della motivazione, in cassazione contro una sentenza ex art. 444 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Ha ritenuto che i motivi dedotti non fossero consentiti in relazione alla tipologia della decisione impugnata, perché la sentenza dava già conto del controllo ex art. 129 c.p.p. e perché la questione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è assimilabile a una causa di immediato proscioglimento rilevabile in sede di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti; contro tale tipologia di sentenza sono deducibili solo motivi compatibili con la natura negoziale del rito.

  • art. 129 c.p.p.

    Il richiamo all'art. 129 c.p.p. nella motivazione della sentenza di patteggiamento è ritenuto sufficiente a far presumere che il giudice abbia verificato e escluso cause di proscioglimento immediatamente rilevabili.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento di merito; non rientra tra le ragioni di immediato proscioglimento rilevabili nel rito del patteggiamento.

  • legge n. 103 del 2017

    Le modifiche introdotte non mutano la conclusione: l'applicazione dell'art. 131-bis resta incompatibile, nei limiti esaminati, con la natura negoziale del patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il controllo del giudice di merito sulle cause di proscioglimento può ritenersi adeguatamente assolto anche mediante il richiamo all'art. 129 c.p.p., senza necessità di una motivazione analitica ulteriore, purché non emergano evidenze di segno contrario.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non integra una causa di immediato proscioglimento assimilabile a quelle rilevabili ex art. 129 c.p.p. nel patteggiamento, perché richiede valutazioni di merito incompatibili con la struttura negoziale del rito.
  • Contro la sentenza di patteggiamento non sono ammissibili censure che presuppongano apprezzamenti di fatto o valutazioni opinabili, essendo in cassazione scrutinabile soltanto la coerenza e completezza della motivazione nei limiti consentiti dal rito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.