Sentenza del 23/07/2018 n. 2344 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
NOTIFICAZIONI - A mezzo di servizio di posta privata - Mancata contestazione della veridicità delle attestazioni - Inesistenza giuridica della notificazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'eccezione di difetto di notificazione è stata respinta. La mancata contestazione specifica della veridicità delle attestazioni dell'avviso di ricevimento impedisce di mettere in discussione il valore probatorio della documentazione e consente la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo. Pertanto, la notificazione non è stata considerata giuridicamente inesistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione perché eseguita mediante un servizio di posta privata anziché tramite il servizio postale universale gestito da Poste Italiane. Tuttavia, non ha specificamente contestato la veridicità delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento della raccomandata, limitandosi a dedurre il difetto dello strumento utilizzato.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti tributari a mezzo posta
L'utilizzo di un servizio di posta privata, di per sé, non determina automaticamente l'inesistenza giuridica della notificazione quando il destinatario non contesta specificamente l'autenticità e la veridicità delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento.
Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo
La notificazione può ritenersi sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e ha consentito l'esercizio del diritto di difesa, anche qualora siano state sollevate irregolarità relative alle modalità di notificazione.
Massime di principio
- La contestazione della notificazione deve essere specifica: non è sufficiente dedurre genericamente l'uso di un servizio di posta privata, ma occorre contestare concretamente la veridicità, l'autenticità o il contenuto dell'avviso di ricevimento.
- Quando l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario e questi ha potuto difendersi, le irregolarità della notificazione possono essere sanate per raggiungimento dello scopo.
- L'inesistenza giuridica della notificazione costituisce un vizio particolarmente grave e non deriva automaticamente da ogni irregolarità nelle modalità di consegna.
- Chi intende invalidare una notificazione deve indicare in modo puntuale quale attestazione sia falsa, inesatta o non riferibile alla consegna dell'atto; una contestazione generica è normalmente insufficiente.
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