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Sentenza

Sentenza n. 439/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensiva, - della deliberazione del consiglio comunale di Doragli n. 28 del 21.10.2024 di “Adozione variante non sostanziale art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente” pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 31.10.2024 nonchè sul BURAS in data 28.11.2024 (doc. 1-2) nonchè dell’allegato sub A) alla predetta deliberazione (doc. 3); - ove occorra, della nota prot. 57528 del 14.11.2024 della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, con cui la medesima ha comunicato al Comune di Dorgali che la variante proposta ricade tra quelle non sostanziali di cui al par. 3.3. della DGR della Sardegna n. 57/48 del 29.01.2019 (doc. 4); - della nota prot. 20580 del 02.12.2024 del responsabile dell’area urbanistica, Suape, ambiente e demanio del Comune di Dorgali avente ad oggetto “Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Dorgali – Richiesta parere in merito alla esclusione dalla verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” (doc. 5); - della relazione per la valutazione da parte dell’autorità competente ai sensi delle linee guida per la VAS prot. 20718 del 3.12.2024 del responsabile dell’area urbanistica, Suape, ambiente e demanio del Comune di Dorgali avente ad oggetto “Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Dorgali – Richiesta parere in merito alla esclusione dalla verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Integrazione alla richiesta rot. 20580 del 02.12.2024” (doc. 6); - della determinazione dirigenziale n. 1501 del 06.12.2024 prot. n. 29323 del 10.12.2024 della Provincia di Nuoro – Settore Ambiente e Territorio avente ad oggetto “Comune di Dorgali. Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Dorgali – Parere in merito alla esclusione dalla verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Dichiarazione di non assoggettabilità”, pubblicata nell’albo pretorio della Provincia di Nuoro in data 9.12.2024 (doc. 7) e dell’allegata “Relazione Istruttoria per la esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Dorgali” del 5.12.2024 prot. n. 28971 del 06.12.2024. (doc. 8) - di ogni altro atto, presupposto, connesso o conseguente ed allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LOI & SPANU SRL il 5 maggio 2025: Per l'annullamento, previa sospensiva - della deliberazione del consiglio comunale di Doragli n. 5 del 01.04.2025 di “Approvazione variante non sostanziale art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente” pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 02.04.2025 e sul BURAS - per estratto - in data 17.04.2025 (doc. 37 - 38 - 39) nonchè dell’allegato alla predetta deliberazione titolato “Allegato alla delibera 5 C.C. 01.04.25” (doc. 40); - ove occorra, della nota prot. 57528 del 14.11.2024 della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, con cui la medesima ha comunicato al Comune di Dorgali che la variante proposta ricade tra quelle non sostanziali di cui al par. 3.3. della DGR della Sardegna n. 57/48 del 29.01.2019 (doc. 41); - della nota prot. 20580 del 02.12.2024 del responsabile dell’area urbanistica, Suape, ambiente e demanio del Comune di Dorgali avente ad oggetto “Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Dorgali – Richiesta parere in merito alla esclusione dalla verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” (doc. 42); - della relazione per la valutazione da parte dell’autorità competente ai sensi delle linee guida per la VAS prot. 20718 del 3.12.2024 del responsabile dell’area urbanistica, Suape, ambiente e demanio del Comune di Dorgali avente ad oggetto “Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Dorgali – Richiesta parere in merito alla esclusione dalla verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Integrazione alla richiesta rot. 20580 del 02.12.2024” (doc. 43); - della determinazione dirigenziale n. 1501 del 06.12.2024 prot. n. 29323 del 10.12.2024 della Provincia di Nuoro – Settore Ambiente e Territorio avente ad oggetto “Comune di Dorgali. Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Dorgali – Parere in merito alla esclusione dalla verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Dichiarazione di non assoggettabilità”, pubblicata nell’albo pretorio della Provincia di Nuoro in data 9.12.2024 (doc. 44) e dell’allegata “Relazione Istruttoria per la esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Dorgali” del 5.12.2024 prot. n. 28971 del 06.12.2024. (doc. 45) - di ogni altro atto, presupposto, connesso o conseguente ed allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LOI & SPANU SRL il 28 maggio 2025: Per la declaratoria di nullità o l'annullamento, previa sospensiva - della deliberazione del consiglio comunale di Dorgali n. 5 del 01.04.2025 di “Approvazione variante non sostanziale art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente” pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 02.04.2025 e sul BURAS - per estratto - in data 17.04.2025 (doc. 37 - 38 - 39) nonchè dell’allegato alla predetta deliberazione titolato “Allegato alla delibera 5 C.C. 01.04.25” (doc. 40); - ove occorra, della nota prot. 57528 del 14.11.2024 della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, con cui la medesima ha comunicato al Comune di Dorgali che la variante proposta ricade tra quelle non sostanziali di cui al par. 3.3. della DGR della Sardegna n. 57/48 del 29.01.2019 (doc. 41); - della nota prot. 20580 del 02.12.2024 del responsabile dell’area urbanistica, Suape, ambiente e demanio del Comune di Dorgali avente ad oggetto “Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Dorgali – Richiesta parere in merito alla esclusione dalla verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” (doc. 42); - della relazione per la valutazione da parte dell’autorità competente ai sensi delle linee guida per la VAS prot. 20718 del 3.12.2024 del responsabile dell’area urbanistica, Suape, ambiente e demanio del Comune di Dorgali avente ad oggetto “Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Dorgali – Richiesta parere in merito alla esclusione dalla verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Integrazione alla richiesta rot. 20580 del 02.12.2024” (doc. 43); - della determinazione dirigenziale n. 1501 del 06.12.2024 prot. n. 29323 del 10.12.2024 della Provincia di Nuoro – Settore Ambiente e Territorio avente ad oggetto “Comune di Dorgali. Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Dorgali – Parere in merito alla esclusione dalla verifica assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Dichiarazione di non assoggettabilità”, pubblicata nell’albo pretorio della Provincia di Nuoro in data 9.12.2024 (doc. 44) e dell’allegata “Relazione Istruttoria per la esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Dorgali” del 5.12.2024 prot. n. 28971 del 06.12.2024. (doc. 45); - della deliberazione del Consiglio Comunale di Dorgali n. 18 del 12.05.2025 avente ad oggetto “Presa d’atto applicazione variante non sostanziale all’articolo 12 delle NTA del PRG vigente nel piano di lottizzazione “Osolai” pubblicata sull’albo pretorio in data 14.05.2025 (doc. 46 – 48); - della nota titolata“Punto 3 C.C. del 12.05.2025” allegata alla predetta deliberazione n. 18/25 a firma dell’Assessore Antonietta Fancello, pubblicata sull’albo pretorio in 14.05.2025 (doc. 48); - di ogni altro atto, presupposto, connesso o conseguente ed allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di adozione, approvazione e presa d’atto dell’applicazione di una variante all’art. 12 delle NTA del PRG, con introduzione della destinazione commerciale nelle zone omogenee D, nonché gli atti relativi all’esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, co-lottizzante e assegnataria di lotti ricadenti nel piano di lottizzazione convenzionata "Osolai", ha impugnato la variante con cui il Comune ha modificato l’art. 12 delle NTA del PRG, trasformando la destinazione delle zone omogenee D da artigianale-produttiva ad artigianale e commerciale e prevedendo l’applicabilità della nuova disciplina anche ai piani di lottizzazione già approvati e convenzionati. Ha dedotto, tra l’altro, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, carenza dei presupposti e sviamento; difetto e apparenza della motivazione; violazione della disciplina urbanistica statale e regionale, del PRG, del PUC adottato, delle NTA del piano di lottizzazione e della convenzione urbanistica; violazione dei principi in materia di standard urbanistici e carico insediativo. Ha sostenuto che la variante, incidendo sulla destinazione di zona e introducendo l’insediamento commerciale in un comparto originariamente destinato ad attività artigianali e produttive, fosse sostanziale e non potesse essere approvata mediante la procedura semplificata prevista per le varianti non sostanziali. Ha inoltre contestato l’omessa o erronea valutazione degli effetti sul carico antropico, sugli standard urbanistici, sui vincoli paesaggistici e idrogeologici e l’illegittima esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS. Con i secondi motivi aggiunti ha censurato anche la deliberazione comunale di presa d’atto dell’applicazione della variante al piano di lottizzazione, deducendo l’inesistenza di alcune istanze poste a fondamento della variante, la nullità dell’atto e la violazione della convenzione urbanistica e delle norme sul procedimento amministrativo. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità o l’improcedibilità per carenza di interesse, sostenendo che l’iniziativa commerciale fosse stata archiviata.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, ritenendo attuale e concreto l’interesse della ricorrente. La variante non si limitava infatti a dettare prescrizioni di dettaglio, ma introduceva la destinazione commerciale nelle zone D, incidendo immediatamente sulla zonizzazione, sullo ius aedificandi, sul valore e sulle possibilità di sfruttamento dei lotti della ricorrente. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo al difetto di istruttoria e motivazione sulla qualificazione della variante come non sostanziale. Ai sensi dell’art. 20, comma 23, della legge regionale n. 1/2019, sono sostanziali le modifiche che incidono sull’impianto complessivo del piano, incrementano la previsione insediativa o modificano la qualificazione degli ambiti territoriali. L’introduzione della destinazione commerciale nelle zone D avrebbe dovuto essere valutata in relazione a tutti tali profili: ampiezza dell’impatto sul piano, modifica della destinazione di zona e prevedibile aumento del carico insediativo. La delibera si era invece limitata ad affermare apoditticamente l’assenza dei caratteri sostanziali, senza spiegare le ragioni della qualificazione prescelta. L’illegittimità della delibera di adozione ha comportato l’invalidità della successiva delibera di approvazione. È stato accolto anche il secondo ricorso per motivi aggiunti: le convenzioni urbanistiche sono accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi e la loro modifica richiede la partecipazione di tutti i proprietari degli immobili interessati, per tutelarne l’affidamento sulla conservazione dell’originaria pianificazione. Il TAR ha quindi annullato le deliberazioni di adozione, approvazione e presa d’atto della variante, assorbendo gli ulteriori motivi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 23, l.r. Sardegna n. 1/2019

    Le varianti sostanziali comprendono le modifiche che: a) interessano l'intero territorio o modificano l'impianto complessivo del piano; b) incrementano la previsione insediativa; c) modificano la qualificazione degli ambiti territoriali individuati; d) adeguano o conformano il piano al PPR o modificano le norme di tutela e salvaguardia afferenti ai beni paesaggistici.

    La qualificazione della variante come non sostanziale richiede un’istruttoria e una motivazione effettive rispetto all’ampiezza dell’impatto sul piano, alla modifica della destinazione di zona e all’incremento del carico insediativo.

  • art. 11 l. 241/1990

    Le convenzioni urbanistiche rientrano tra gli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi; la loro modificazione richiede la partecipazione dei proprietari degli immobili interessati, a tutela del loro affidamento sull’originaria pianificazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La qualificazione urbanistica della variante deve essere sorretta da una motivazione non apparente e da un’istruttoria adeguata.

  • art. 28 l. 1150/1942

    La disciplina delle convenzioni di lottizzazione è richiamata nel contesto della necessità di preservare la posizione dei proprietari interessati dalle modifiche della pianificazione.

Massime di principio

  • L’introduzione di una nuova destinazione d’uso commerciale in una zona urbanistica precedentemente destinata ad attività artigianali e produttive incide sulla zonizzazione e sullo ius aedificandi dei proprietari, producendo una lesione immediata e direttamente impugnabile, indipendentemente dall’adozione di un successivo atto applicativo o dalla concreta realizzazione dell’intervento progettato da un terzo.
  • La qualificazione di una variante urbanistica come sostanziale o non sostanziale deve essere preceduta da un’istruttoria concreta e da una motivazione specifica riferita all’impatto della modifica sull’impianto complessivo del piano, alla sua incidenza sulla destinazione degli ambiti territoriali e al possibile incremento del carico insediativo. È insufficiente un’affermazione apodittica dell’assenza dei caratteri sostanziali.
  • Una variante che introduce una nuova destinazione commerciale in una zona precedentemente artigianale e produttiva deve essere valutata, ai fini della sua qualificazione, anche per il prevedibile aumento del numero di persone e attività insediate e del conseguente carico urbanistico, pur nell’ambito della discrezionalità pianificatoria dell’amministrazione.
  • Le convenzioni urbanistiche sono accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi; la loro modifica richiede la partecipazione di tutti i proprietari degli immobili interessati, affinché l’amministrazione possa tutelare e ponderare il loro affidamento sul mantenimento dell’originaria pianificazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAccordi e attività consensuale
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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