Sentenza n. 172/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensiva: a - dell'ordinanza n. 60 del 17/12/2025, notificata il 18/12/2025 a mezzo pec, con la quale il Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, ha intimato al Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno di provvedere ad horas alla radicale pulizia dell'intero alveo del torrente Cavaiola mediante la rimozione di tutte le essenze vegetali ed arboree e dei detriti ostruenti il normale deflusso delle acque; b- di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che intimava al consorzio la radicale pulizia dell'intero alveo del torrente Cavaiola, mediante rimozione della vegetazione e dei detriti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio ha impugnato l'ordinanza sindacale chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Tra le doglianze dedotte vi era la violazione della normativa regionale e nazionale in materia di opere di bonifica e gestione del demanio idrico, con particolare riferimento alla legge regionale Campania n. 7 del 6 giugno 2025, nonché il difetto di competenza del consorzio rispetto alle attività di radicale pulizia dell'alveo indicate nell'ordinanza. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Cava de' Tirreni e la Regione Campania.
La decisione
Nel corso del giudizio il Sindaco ha adottato l'ordinanza n. 18 del 22 gennaio 2026, notificata al consorzio e depositata in atti, con la quale ha rettificato in autotutela e parzialmente revocato l'ordinanza impugnata, stralciando la prescrizione rivolta al consorzio e individuando il Genio Civile della Regione Campania quale ente competente alla radicale pulizia dell'asta torrentizia. Il TAR ha ritenuto che, per effetto di tale sopravvenienza, fosse venuto meno l'interesse del consorzio alla decisione sul ricorso e ha dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate in conformità all'accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
legge regionale Campania n. 7 del 6 giugno 2025
La normativa regionale è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla ripartizione delle competenze in materia di opere di bonifica e gestione del demanio idrico; il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
Massime di principio
- La sopravvenuta rettifica in autotutela e revoca parziale dell'atto impugnato, nella parte che incide sulla posizione del ricorrente, determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando l'amministrazione modifica in autotutela l'atto impugnato, eliminando la prescrizione rivolta al ricorrente e sostituendola con l'individuazione di altro soggetto competente, il giudice può dichiarare improcedibile l'impugnazione senza esaminare i vizi sostanziali dedotti.
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