Sentenza del 16/04/2019 n. 2409 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Operazioni societariei - Abusive - Presupposti - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di qualificare le operazioni come abusive è stata esclusa, poiché le operazioni risultavano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali. Il testo non consente di ricostruire il dispositivo completo, né di individuare con certezza le parti processuali o l'eventuale esito formale del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione come abusive di alcune operazioni societarie nell'ambito di un accertamento fiscale. In base agli elementi riportati, è stato ritenuto che operazioni societarie sorrette da valide ragioni extrafiscali non marginali, incluse ragioni organizzative o gestionali dirette a migliorare la struttura o il funzionamento dell'impresa, non possano essere considerate abusive ai sensi della disciplina sull'abuso del diritto.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, articolo 3
Richiamato insieme all'articolo 10-bis quale fondamento della valutazione della condotta e del divieto di qualificare automaticamente come abusive le operazioni societarie dotate di valide ragioni extrafiscali.
Legge n. 212 del 2000, articolo 10-bis
Non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa.
L'operazione non è abusiva quando, oltre agli eventuali effetti fiscali, persegue concrete e non marginali finalità economiche, organizzative o gestionali di miglioramento dell'impresa. L'Amministrazione deve quindi valutare la sostanza e le ragioni complessive dell'operazione, non soltanto il vantaggio fiscale.
Massime di principio
- Un'operazione societaria non può essere considerata abusiva solo perché produce un vantaggio fiscale: occorre verificare se esistano valide ragioni extrafiscali concrete e non marginali.
- Le ragioni extrafiscali possono riguardare anche l'organizzazione, la gestione, la ristrutturazione o il miglioramento funzionale dell'impresa, senza necessità che siano esclusivamente produttive di maggiore redditività immediata.
- È opportuno documentare preventivamente le finalità economiche e organizzative dell'operazione, conservarne gli elementi probatori e dimostrare la coerenza tra struttura dell'operazione e obiettivi aziendali.
- La presenza di un risparmio d'imposta non determina automaticamente abuso del diritto; il rischio aumenta quando le ragioni extrafiscali sono meramente apparenti, marginali o non coerenti con l'effettiva operatività dell'impresa.
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