Cassazione Civile, Ordinanza n. 26092/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva contestato una cartella esattoriale deducendo che i due avvisi di accertamento presupposti non le erano mai stati notificati presso il luogo di residenza effettiva al momento delle asserite notifiche. Nei gradi di merito, tuttavia, i giudici tributari avevano ritenuto valide le notifiche, sulla base delle risultanze anagrafiche acquisite dall'Ufficio, che indicavano come domicilio fiscale ancora valido l'indirizzo di Maddaloni fino a una variazione successiva. Dopo il rigetto del giudizio principale, la parte aveva promosso revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza fosse affetta da errore di fatto, perché aveva ignorato un certificato storico di residenza, atto pubblico, che attestava il trasferimento della residenza a Marcianise già dal 30/11/2010, e aveva invece dato prevalenza a una banca dati anagrafica privata (sistema Serpico) che collocava il cambio residenza al 21/12/2011. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., degli artt. 2699 e 2714 c.c. e degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR non avesse riconosciuto la natura revocatoria dell'errore e avesse errato nel valutare la prova documentale e la disciplina della residenza fiscale ai fini delle notifiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio sussiste solo quando vi sia una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo incontroverso, e non quando la censura investa la valutazione delle prove o la corretta applicazione delle norme sostanziali sulla notificazione e sulla variazione della residenza. Poiché nella specie la validità delle notifiche degli avvisi era proprio oggetto di contestazione e la doglianza riguardava in sostanza il diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, il vizio dedotto non era revocatorio ma eventualmente deducibile in cassazione per violazione di legge. Ne è conseguito il rigetto del ricorso. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
la revocazione è ammessa solo per una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo incontroverso, non per errori di valutazione delle prove
art. 64 d.lgs. 546/1992
richiama l'applicabilità, nel processo tributario, del motivo di revocazione per errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c.
art. 2699 c.c.
invocato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio dell'atto pubblico, ma la Corte considera la censura come attinente alla valutazione delle prove
art. 2714 c.c.
invocato dalla ricorrente in relazione ai documenti e alla prova, senza che ciò mutasse la natura della censura
art. 58 d.P.R. 600/1973
richiamato in tema di domicilio fiscale e variazione della residenza ai fini delle notifiche
art. 60 d.P.R. 600/1973
richiamato in tema di notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la censura che, pur formalmente prospettata come errore di fatto, in realtà contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito o la scelta tra documenti contrastanti.
- Quando la doglianza investe la corretta applicazione delle norme sulle notificazioni e sulla residenza fiscale, il rimedio è il ricorso per cassazione per violazione di legge, non la revocazione.
- La prevalenza attribuita dal giudice a una fonte documentale rispetto a un'altra attiene al giudizio di merito e non può essere trasformata in vizio revocatorio salvo che vi sia una vera omissione o percezione distorta di un fatto incontestato.
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