Cassazione Penale, Sentenza n. 49735/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava ad ottenere il riconoscimento della disciplina di cui all'art. 669 c.p.p. per evitare la doppia esecuzione su due sentenze di condanna per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Le condanne contestate sono: 1) Corte d'appello di Reggio Calabria 30.4.2015 (irrev. 28.3.2017) - 14 anni (operazione 'All Inside'); 2) Corte d'appello di Reggio Calabria 6.5.2016 (irrev. 29.11.2017) - 10 anni (operazione 'Califfo'). La difesa ha sostenuto la coincidenza del fatto storico per medesima qualificazione giuridica, identità di luogo (base in Rosarno), medesimi soggetti coinvolti, e continuità temporale dell'associazione (anche tenendo conto di periodi indicati nei diversi processi e della latitanza). Il giudice dell'esecuzione aveva invece rigettato la richiesta ritenendo che i periodi temporali contestati nelle due pronunce non fossero sovrapponibili e che il secondo processo si fondasse su fatti successivi alla prima sentenza, inclusi elementi probatori posteriori e condotte riferibili al periodo di latitanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha attribuito rilievo decisivo alla differenza temporale tra le contestazioni, che secondo i giudici determinava l'assenza di identità del fatto ai fini dell'art. 669 c.p.p. (e dunque assenza di preclusione per ne bis in idem). La Corte di Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per voto di responsabilità nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Norma invocata per valutare la preclusione dovuta al giudicato (ne bis in idem): la Corte interpreta che l'identità del fatto ai fini dell'art. 669 richiede coincidenza di tempo, luogo e persone; se le condotte costitutive sono distinte nel tempo o nello spazio, pur integrando la stessa fattispecie tipica, non si configura identità del fatto.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevato nella contestazione dei motivi di impugnazione (richiama profili di applicazione delle norme procedurali), senza che la Corte abbia rilevato violazione nell'applicazione da parte del giudice a quo.
art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure prospettate non colpiscono profili di legittimità rilevanti o siano mero dissenso sulla valutazione di fatti e prove, per cui il ricorso è inammissibile.
art. 416-bis cod. pen.
Reato contestato in entrambi i processi (partecipazione ad associazione di tipo mafioso). La Corte ha comunque distinto le condotte contestate nei due procedimenti sulla base del criterio temporale nonostante la medesima qualificazione normativa.
Corte Cost. sent. n.186 del 2000 (giurisprudenza costituzionale richiamata)
Richiamata in relazione alla possibile responsabilità per proposizione temeraria dell'impugnazione; ha supportato la decisione di imporre una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Cass. Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022 (giurisprudenza di legittimità citata)
Principio richiamato secondo cui ai fini della preclusione del giudicato l'identità del fatto esige coincidenza di tempo, luogo e persone; ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa distinta nello spazio e nel tempo configura fatto diverso e non vieta nuova azione penale.
Massime di principio
- Per affermare la preclusione ex art. 669 c.p.p. (ne bis in idem) è necessario dimostrare l'identità del fatto sotto i profili di tempo, luogo e persone; la mera identità della norma violata non è sufficiente.
- La natura 'permanente' di un reato non elimina automaticamente la possibilità di contestare comportamenti successivi: se le condotte contestate in un secondo procedimento si riferiscono a un arco temporale distinto e a fatti successivi, costituiscono, di regola, fatto diverso.
- Elementi nuovi emersi dopo la prima sentenza (es. intercettazioni o condotte durante la latitanza) possono giustificare un nuovo procedimento anche se riguardano la stessa organizzazione criminale.
- La valutazione della sovrapposizione temporale e fattuale è rimessa al giudice del merito; in Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento critico dei fatti e delle prove, salvo profili di violazione di legge o nullità.
- Chi propone impugnazioni basate su una rilettura dei fatti già valutati corre il rischio di inammissibilità e di essere condannato alle spese e a sanzioni, se l'appello è ritenuto privo di fondamento.
- Nelle ipotesi di più procedimenti per reati associativi ai fini della preclusione è fondamentale documentare con chiarezza la coincidenza temporale e materiale delle condotte contestate nelle diverse sentenze.
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