Cassazione Penale, Sentenza n. 40792/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per truffa aggravata dalla recidiva qualificata sostenendo principalmente: (1) nullità processuale per dichiarazione di irreperibilità irrituale dell'imputato, poiché le ricerche disposte non sarebbero state estese cumulativamente a tutti i luoghi previsti dall'art. 159 cod. proc. pen. (ultimo domicilio conoscibile e luogo di lavoro), con conseguente nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti successivi; (2) analoga censura con richiamo agli artt. 179 e 185 cod. proc. pen. per riaffermare la nullità assoluta; (3) vizi di motivazione e valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen.), lamentando l'equivocità e l'inaffidabilità del corredo probatorio che aveva portato alla condanna.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. In motivazione ha affermato che: (i) ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità le ricerche devono essere eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen.; (ii) il decreto di irreperibilità è atto formale rilevante che presuppone valutazione discrezionale sull'adeguatezza delle ricerche; (iii) tuttavia la irregolarità contestata non determina automaticamente una nullità assoluta degli atti successivi, ma una nullità di natura intermedia (rientrante nello schema dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.), suscettibile di eccezione nei termini previsti dagli artt. 180 e 182 e di sanatoria ai sensi degli artt. 183 e 184; (iv) nel caso concreto la nullità è stata considerata dedotta oltre i termini utili e pertanto «sanata», poiché il difensore nominato e presente in giudizio avrebbe dovuto eccepirla tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado; (v) il terzo motivo (vizi di motivazione/valutazione probatoria) è infondato: la Corte ha ritenuto logiche e non manifestamente illogiche le valutazioni sulle carte di pagamento e sulle intestazioni di utenze telefoniche. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna di merito; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma citata come parametro processuale la cui inosservanza, in combinazione con l'art. 159, può comportare nullità; richiamata nel quadro delle regole sulla notifica degli atti all'imputato o al difensore.
Stabilisce i luoghi presso cui devono essere effettuate le ricerche per la notificazione (da eseguirsi cumulativamente). La Corte conferma che le ricerche vanno svolte in tutti i luoghi indicati, compreso l'ultimo domicilio conoscibile dell'imputato.
Norma richiamata in relazione alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini; la notificazione all'avvocato d'ufficio in caso di irreperibilità è il fatto pratico che ha dato origine alla censura.
Previene le nullità assolute; la Corte ha distinto la violazione contestata da quelle che determinano nullità assoluta richiamate da questo articolo, ritenendola invece di natura intermedia.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità della dichiarazione di irreperibilità; la Corte ha però escluso che la violazione comportasse automaticamente la nullità assoluta richiamata dall'art. 185.
In particolare la lett. c) è stata utilizzata per qualificare la nullità derivante dall'irregolare dichiarazione di irreperibilità come nullità di ordine generale a regime intermedio (non assoluta).
Fissa i termini temporali per l'eccepibilità delle nullità: la Corte ha ritenuto che la nullità dedotta fosse soggetta ai termini di decadenza di questo articolo e non fosse quindi rilevabile d'ufficio in ogni momento.
Predispone le modalità di rilevazione delle nullità in udienza; richiamato come parte del quadro che limita la rilevabilità delle nullità di tipo intermedio.
Norma sulla sanatoria delle nullità: la Corte ha ritenuto che l'irregolarità potesse essere sanata e, nel caso concreto, lo fosse per omissione di tempestiva eccezione da parte del difensore.
Collega la sanatoria alla mancata tempestiva deduzione dell'eccezione; usata dal giudice per giustificare la convalida degli atti successivi.
Riferimento fatto dal ricorrente in tema di motivazione e motivazione della sentenza; la Corte ha valutato che non sussistono i vizi di motivazione denunciati ai sensi di tale norma.
art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità delle censure in Cassazione: la Corte ha ritenuto che le censure di merito (valutazione delle prove) non rientrassero nei limiti ammissibili per la gravità prospettata dal ricorrente.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità richiede ricerche eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., compreso l'ultimo domicilio conoscibile; omissioni possono costituire vizio procedurale.
- La mancata esecuzione completa delle ricerche non determina automaticamente una nullità assoluta: si può profilare una nullità di natura intermedia (art. 178 lett. c), soggetta a termini di eccezione (art. 180) e suscettibile di sanatoria (artt. 183-184).
- Se il difensore nominato e presente non eccepisce tempestivamente la nullità (in primo grado), la relativa censura può considerarsi decaduta e gli atti successivi possono essere convalidati/sanati.
- Le questioni attinenti alla valutazione della prova sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non per vizi di motivazione evidenti e specifici riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 606 cod. proc. pen.; il semplice dissenso sulla valutazione probatoria non è sufficiente.
- In vista di una strategia difensiva, è fondamentale eccepire immediatamente in udienza le nullità procedurali rilevabili per evitare la perdita dei termini e la possibile sanatoria degli atti.
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