Cassazione Civile, Ordinanza n. 23635/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive europee in tema di formazione dei medici specialisti. La Corte d'appello aveva riconosciuto a due medici, che avevano iniziato la specializzazione in anni anteriori al 1982 ma l'avevano proseguita oltre il 1° gennaio 1983, una somma a titolo di risarcimento commisurata alla mancata remunerazione adeguata dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione, con esclusione del periodo anteriore. Le amministrazioni ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato CE e degli artt. 14 e 16 della direttiva 82/76/CEE, sostenendo che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto alla remunerazione e al correlato risarcimento sarebbe spettato solo ai medici che avessero iniziato la specializzazione nel 1982, e non anche a chi l'avesse iniziata in anni precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato la piena continuità con il principio enunciato dalle Sezioni Unite dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, secondo cui il diritto al risarcimento spetta anche ai medici iscritti a corsi di specializzazione in anni anteriori al 1982-1983, ma limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, purché la specializzazione sia tra quelle comuni agli Stati membri e indicate nelle direttive europee. Per tale ragione ha confermato la sentenza di appello. Le spese sono state compensate nei rapporti con il medico che aveva resistito; nulla è stato disposto per l'intimato rimasto contumace in cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1173 c.c.
richiamato dai ricorrenti come norma violata, senza una specifica autonoma elaborazione della Corte
art. 2043 c.c.
richiamato dai ricorrenti come fondamento del risarcimento per inadempimento dello Stato alla trasposizione della direttiva
art. 5 TCE
richiamato insieme all'art. 189 TCE e alle direttive europee come parametro della censura
art. 189 TCE
richiamato come disposizione del Trattato rilevante per il recepimento delle direttive
artt. 14 e 16 della direttiva CEE 82/76
indicati come norme europee la cui trasposizione tardiva fonda la domanda risarcitoria; il termine di trasposizione è assunto al 31 dicembre 1982
art. 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 75/363/CEE
la Corte di giustizia lo interpreta nel senso che la formazione iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita dopo il 1° gennaio 1983 dà diritto a remunerazione adeguata per il periodo successivo a tale data, se la specializzazione rientra tra quelle previste dalle direttive
art. 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 75/363/CEE
letto dalla Corte di giustizia in combinazione con l'allegato per riconoscere la remunerazione adeguata nel periodo successivo al 1° gennaio 1983
direttiva 75/363/CEE
considerata insieme alla direttiva 82/76/CEE come base normativa della remunerazione adeguata dei medici specialisti
direttiva 82/76/CEE
la sua mancata trasposizione tempestiva integra l'inadempimento statale e fonda il risarcimento del danno
art. 11 L. 370/1999
lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991
assunto quale parametro di quantificazione dell'indennizzo/risarcimento dovuto ai medici specializzandi
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di una direttiva europea va riconosciuto anche a chi abbia iniziato la formazione prima del termine di recepimento, purché il periodo risarcibile sia limitato alla frazione successiva alla scadenza del termine medesimo.
- Quando la Corte di giustizia interpreta in modo vincolante una direttiva, il giudice nazionale deve conformarsi a tale interpretazione anche se ciò consolida un orientamento giurisprudenziale precedente contrastante.
- In materia di medici specializzandi, la remunerazione adeguata spetta per il periodo di formazione svolto dopo il 1° gennaio 1983 anche ai corsi iniziati in anni anteriori al 1982-1983, se la specializzazione rientra tra quelle previste dalle direttive applicabili.
- Nel giudizio di cassazione è infondato il motivo che pretenda di escludere il diritto al risarcimento facendo leva su un'interpretazione ormai superata dalla successiva decisione delle Sezioni Unite e della Corte di giustizia.
- La quantificazione del danno segue il parametro normativo già utilizzato dalla legislazione interna di attuazione, ma va rapportata temporalmente alla sola frazione di corso successiva alla data in cui è maturato l'inadempimento statale.
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