Ordinanza n. 40/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare – della Determinazione del RUP comunale n. 65 del 30.01.2026, recante “Concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in Via Lungomare Trieste, stabilimento balneare «Gabbiano», individuata dal PUD n. 219 – Aggiudicazione”, con la quale la Città di Lignano Sabbiadoro ha approvato i verbali di gara, la graduatoria finale e disposto l’aggiudicazione in favore di Jesolo Beach Service S.a.s.; – del “Verbale n. 1 – Valutazione della busta Amministrativa” del 21.11.2025; – del “Verbale n. 1 della Commissione giudicatrice – apertura della busta Tecnica” del 22.11.2025; – del “Verbale n. 2 della Commissione giudicatrice – Valutazione delle offerte tecniche” del 28.11.2025; – del “Verbale n. 3 della Commissione giudicatrice – Valutazione delle offerte tecniche, caricamento della valutazione dell’offerta tecnica sulla piattaforma e-appalti FVG ed apertura della Busta Economica” del 29.11.2025; – del “Verbale n. 4 della Commissione giudicatrice – Valutazione delle offerte economiche, proposta alla Responsabile del procedimento di esclusione di un concorrente” del 29.11.2025; – del “Verbale n. 5 della Commissione giudicatrice – esclusione concorrenti in piattaforma, conclusione valutazione delle offerte economiche, conferma delle valutazioni delle offerte economiche sul portale e-appalti FVG, attribuzione del punteggio finale, proposta d’aggiudicazione e trasmissione dei verbali alla responsabile del procedimento” del 20.12.2025; – del “Verbale n. 6 della Commissione giudicatrice – ammissione con riserva operatore economico, formazione della nuova graduatoria di gara e proposta di conferma dell’aggiudicazione” del 05.01.2026; – ove e per quanto occorra, dello “Avviso di selezione pubblica n. 3 per l’affidamento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in Via Lungomare Trieste, Stabilimento balneare “Gabbiano”, individuata dal PUD con il numero 219”, nei limiti in cui interpretato e applicato nei provvedimenti impugnati; – ove e per quanto occorra, della nota “Chiarimenti rev. 10_06_2025” pubblicata dalla Stazione Appaltante, nei limiti in cui interpreta e applica i provvedimenti impugnati; – di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ivi compresi eventuali atti di stipula/rilascio del titolo concessorio e/o consegna dell’area, ove già intervenuti o in corso di perfezionamento, anche se non conosciuto dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare «Gabbiano» in favore di altro operatore economico, unitamente agli atti di gara presupposti e connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura selettiva per l'affidamento della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa relativa allo stabilimento balneare «Gabbiano». Il ricorso comprendeva la contestazione dei verbali di valutazione della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche, della formazione della graduatoria e dell'ammissione con riserva di un operatore economico, nonché, ove occorrente, dell'avviso di selezione e dei chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti. La ricorrente aveva inizialmente proposto domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati, ma ha successivamente rinunciato a tale istanza in considerazione della sospensione interinale degli atti disposta, in un separato giudizio, con decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. promosso da altro concorrente già concessionario e quinto graduato.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia della società ricorrente all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dell'aggiudicazione o degli altri atti impugnati. La causa principale resta pendente ed è stata fissata per la trattazione in udienza pubblica il 5 novembre 2026. Ogni statuizione sulle spese, comprese quelle relative alla fase cautelare, è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disposizione sulla domanda cautelare, nell'ambito della quale la ricorrente ha successivamente rinunciato all'istanza.
art. 56 c.p.a.
Richiamato in relazione al decreto presidenziale emesso in un separato giudizio, con cui sono stati sospesi interinalmente gli atti e i provvedimenti oggetto di interesse.
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