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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23465/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ASL)

La controversia

Un ente gestore di centro riabilitativo per adulti con deficit cognitivi aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni riabilitative rese in favore di assistiti provenienti da altra Regione, applicando la tariffa giornaliera prevista dalla deliberazione regionale umbra n. 182/2009 pari a euro 138,00. L'azienda sanitaria debitrice aveva proposto opposizione sostenendo che le prestazioni autorizzate dovessero essere remunerate secondo la tariffa giornaliera di euro 118,79 prevista dalla deliberazione della Regione Lazio n. 380/2010, tariffa poi effettivamente corrisposta nel corso del giudizio. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e rideterminato il credito sulla base della tariffa laziale. La Corte d'appello, invece, accogliendo l'appello del creditore, aveva ritenuto applicabile la tariffa umbra richiamando integralmente una precedente decisione della stessa Corte, ma negando gli interessi commerciali. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, lamentando che il giudice d'appello si fosse limitato a richiamare un precedente senza un autonomo percorso argomentativo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 26 l. n. 833/1978 e dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che, in assenza di specifico accordo, non poteva ritenersi automaticamente applicabile la tariffa fissata dalla Regione dove la prestazione era stata eseguita, né che l'autorizzazione alla fruizione fuori Regione implicasse l'accettazione delle condizioni economiche concordate tra la struttura accreditata e la Regione erogatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza d'appello per motivazione meramente per relationem e priva di autonomia critica: il rinvio a un precedente della medesima Corte, senza riprodurne i contenuti essenziali né spiegare perché essi fossero decisivi nel caso concreto, non soddisfa il minimo costituzionale di motivazione richiesto dagli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile quando la motivazione sia solo apparente o meramente adesiva, tale da non consentire di comprendere il percorso decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo di violazione di legge, ma il relativo esame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 26 L. 833/1978

    È invocato dalla ricorrente per contestare il criterio di remunerazione delle prestazioni sanitarie fuori Regione; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 8-quinquies D.lgs. 502/1992

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che le prestazioni autorizzate debbano essere pagate secondo gli accordi e i tetti di spesa previsti, ma la questione non è esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 111 Cost.

    Impone il rispetto del minimo costituzionale di motivazione, che deve rendere intelligibile il ragionamento decisorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiede la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; non è sufficiente il solo richiamo a un precedente senza autonoma illustrazione delle ragioni di adesione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può fare riferimento a precedenti conformi, anche di merito, ma deve comunque contenere la sintesi dei fatti rilevanti e delle ragioni della decisione, non bastando la mera indicazione del precedente richiamato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammissibile anche mediante rinvio a precedenti di merito, ma solo se la sentenza di rinvio è autosufficiente: deve riprodurre o almeno esporre i contenuti essenziali del precedente richiamato e spiegare perché essi siano pertinenti e decisivi nel caso concreto.
  • Nel giudizio di appello, il richiamo a un precedente conforme non esonera il giudice dall'obbligo di compiere un autonomo esame critico dei motivi di gravame; la mera adesione acritica a una decisione altrui integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza.
  • Il rinvio a precedenti non può ridursi alla sola indicazione del numero e della data della decisione richiamata: occorre che la sentenza dia conto, sia pure sinteticamente, dei fatti rilevanti di causa e delle ragioni di fatto e di diritto della soluzione adottata.
  • Quando una sentenza è cassata per vizio di motivazione, i motivi di merito strettamente dipendenti dalla stessa questione possono risultare assorbiti e saranno riesaminati dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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