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Sentenza

Sentenza del 04/10/2017 n. 825 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Imposte e Tasse - Agevolazioni - Regime di esenzione ex art. 26 - Quater DPR n. 600/1973 - Modalità applicative

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso delle ritenute d'acconto applicate e versate in Italia da E. per gli anni 2009 e 2010 sugli interessi derivanti da un mutuo infragruppo. L'Amministrazione aveva negato il rimborso sostenendo che il contratto di mutuo fosse invalido o non conforme alla normativa italiana, poiché non prevedeva un termine espresso per la restituzione, e che la società estera non avesse adeguatamente dimostrato di essere il beneficiario effettivo degli interessi. La ricorrente sosteneva invece la validità del mutuo, la legittimità dei pagamenti mediante compensazione e la sussistenza dei requisiti per l'esenzione prevista dall'art. 26-quater del DPR 600/1973 e dalla direttiva 2003/49/CE.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, sezione distaccata di Pescara, ha accolto l'appello e riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, riconoscendo il diritto al rimborso. Ha ritenuto che la mancanza di un termine espresso non rendesse invalido il mutuo, poiché il termine di restituzione può essere implicito o fissato dal giudice ai sensi degli artt. 1183 e 1817 c.c. La società aveva inoltre prodotto informazioni sufficienti sul beneficiario effettivo, sugli interessi corrisposti e sulla tassazione subita in Germania, corredate dalle attestazioni dell'autorità fiscale tedesca. Non sono stati ravvisati abuso del diritto o finalità elusive. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 7.000 euro per ciascun grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26-quater del DPR 600/1973

    Regime di esenzione sulle imposte relative a interessi e canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

    L'esenzione o il rimborso delle ritenute sugli interessi non può essere negato per mere carenze formali quando il contribuente dimostra i requisiti sostanziali, tra cui la residenza comunitaria e la qualità di beneficiario effettivo.

  • Direttiva 2003/49/CE

    Direttiva interessi e royalties.

    La direttiva mira a eliminare la doppia imposizione sugli interessi e sui canoni corrisposti tra società associate residenti in Stati membri dell'Unione europea, subordinando il beneficio alla sussistenza dei requisiti previsti.

  • Art. 1183 c.c.

    Quando, in virtù degli usi o per la natura della prestazione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.

    La mancata indicazione contrattuale del termine non comporta necessariamente l'invalidità dell'obbligazione, potendo il termine essere ricavato dalla natura della prestazione o determinato giudizialmente.

  • Art. 1816 c.c.

    Nel mutuo oneroso il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti.

    Nel mutuo oneroso la restituzione non è normalmente immediatamente esigibile; il termine costituisce un elemento naturale del rapporto e può risultare anche implicitamente.

  • Art. 1817 c.c.

    Se non è stabilito un termine per la restituzione, questo è fissato dal giudice.

    L'assenza di un termine espresso nel contratto di mutuo non ne determina l'invalidità, poiché l'ordinamento prevede un meccanismo suppletivo per la sua determinazione.

  • Art. 1241 c.c.

    Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.

    Il pagamento mediante compensazione tra crediti e debiti reciproci è ammissibile, anche nei rapporti infragruppo, se ricorrono i presupposti civilistici della compensazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Il contribuente deve fornire la prova dei requisiti per il rimborso, ma la prova può essere fornita mediante documentazione sostanziale e certificazioni delle autorità fiscali estere.

  • Art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    Anche un credito non ancora esigibile per mancata fissazione del termine può essere tutelato giudizialmente; l'inerzia del creditore può quindi incidere sulla decorrenza della prescrizione.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E/2011

    Le autorità fiscali italiane devono tenere in debita considerazione le certificazioni rilasciate dalle autorità fiscali estere, soprattutto quando attestano la residenza e l'assoggettamento a imposizione.

Massime di principio

  • La mancanza di un termine espresso per la restituzione non rende automaticamente invalido un contratto di mutuo: il termine può essere implicito in base alla natura dell'operazione oppure determinato dal giudice.
  • Per ottenere l'esenzione o il rimborso delle ritenute sugli interessi transfrontalieri, il contribuente deve documentare la residenza del percettore, l'effettiva percezione degli interessi, l'assoggettamento a imposizione nello Stato estero e la qualità di beneficiario effettivo.
  • Le certificazioni rilasciate dall'autorità fiscale estera hanno significativa efficacia probatoria e le carenze meramente formali, come l'assenza di data certa, non dovrebbero prevalere sulla dimostrazione dei requisiti sostanziali.
  • La qualità di beneficiario effettivo richiede che il percettore abbia la disponibilità economica e giuridica degli interessi e non agisca come mero intermediario o soggetto interposto.
  • Le operazioni finanziarie infragruppo e i pagamenti mediante compensazione non sono di per sé abusivi o elusivi; l'abuso deve essere dimostrato attraverso elementi concreti che evidenzino una finalità artificiosa o un uso distorto del regime fiscale.
  • In presenza di documentazione completa e di un'operazione economica reale, l'Amministrazione non può disapplicare il regime agevolativo europeo sulla base di presunte irregolarità formali o di una valutazione astratta del contratto.

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