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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23924/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento di un incarico professionale a un avvocato per proporre appello in una causa civile. La cliente sosteneva di aver versato al professionista una somma quale compenso per il giudizio di appello e di aver poi scoperto, a distanza di anni, che l’appello non era mai stato depositato; chiedeva quindi la restituzione di quanto pagato, oltre a rivalutazione e interessi. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda e disposto la restituzione; in appello il Tribunale ha invece riformato la decisione, ritenendo che la somma potesse essere compensata con il credito del legale per le spettanze del primo grado e che operasse la prescrizione presuntiva del compenso professionale, stante il comportamento processuale della cliente ritenuto incompatibile con la presunzione di avvenuto pagamento. Nel ricorso per cassazione la cliente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2956, comma 3, e 2959 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo di non aver mai ammesso l’inesistenza del credito del professionista e che la deduzione del pagamento delle spettanze di primo grado fosse tempestiva perché formulata nel primo atto utile dopo le difese avversarie; 2) violazione degli artt. 1294 e 2697 c.c., assumendo che non fosse provato che il mandato professionale fosse unico e quindi che non fosse dimostrata la solidarietà passiva tra i due coniugi committenti; 3) violazione dell’art. 1243, comma 2, c.c., deducendo che il controcredito del legale per il primo grado non fosse liquido e non potesse quindi essere compensato con il credito restitutorio azionato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché sostanzialmente mirava a una nuova valutazione dei fatti e del contenuto degli atti processuali, attività riservata al giudice di merito, e perché la deduzione del pagamento era stata correttamente considerata tardiva; il secondo perché la valutazione sulla non contestazione e sul contenuto dell’atto difensivo è apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurato nei limiti corretti. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il credito del professionista per il primo grado era di pronta e facile liquidazione e dunque compensabile con il credito restitutorio della cliente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato quale base della domanda di ripetizione dell’indebito proposta dalla cliente per ottenere la restituzione delle somme versate al legale.

  • art. 2956 c.c.

    Disciplina la prescrizione presuntiva triennale del diritto del professionista al compenso e al rimborso spese; la Corte ribadisce che opera su presunzione di avvenuto pagamento e che può essere paralizzata da difese incompatibili con la mancata estinzione dell’obbligazione.

  • art. 2959 c.c.

    L’eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la oppone ammette in giudizio che l’obbligazione non è estinta; tale ammissione può risultare anche dal comportamento processuale o da difese incompatibili con l’avvenuto pagamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Il comportamento processuale della parte può essere valutato come fonte di prova o elemento di convincimento; l’accertamento del contenuto e della portata delle difese è rimesso al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di censurare la mera ricognizione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato per la presunzione di solidarietà passiva tra condebitori quando il mandato professionale è unico.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell’onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché l’accertamento del fatto controverso è di merito.

  • art. 1243 c.c.

    Il credito opposto in compensazione, se certo ma non liquido, può essere liquidato dal giudice se la liquidazione è facile e pronta, con possibile compensazione giudiziale fino alla concorrenza.

  • art. 311 c.p.c.

    Nel procedimento davanti al giudice di pace rinvia al rito del tribunale monocratico, sicché restano fermi il sistema delle preclusioni e dei termini per le allegazioni.

  • art. 113 c.p.c.

    La decisione secondo equità non esonera il giudice dal rispetto delle norme processuali.

  • art. 320 c.p.c.

    L’udienza di comparizione davanti al giudice di pace è il momento utile per precisare la domanda e consentire le repliche avversarie, nel rispetto delle preclusioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti connessi al rigetto del ricorso in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • La prescrizione presuntiva del compenso professionale presuppone che il debitore mantenga una linea difensiva compatibile con l’esistenza del debito ma lo assuma estinto per pagamento; se invece la difesa contiene ammissioni, anche implicite, della mancata estinzione o contestazioni incompatibili con essa, l’eccezione non può essere accolta.
  • L’accertamento circa il significato delle difese processuali e la verifica se esse integrino o meno un’ammissione rilevante ai fini della prescrizione presuntiva costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge.
  • Nel rito davanti al giudice di pace le preclusioni assertive e istruttorie restano ferme; una deduzione nuova, come l’allegazione dell’avvenuto pagamento, deve essere formulata nei tempi processuali utili, non potendo essere introdotta tardivamente nelle note conclusive.
  • La non contestazione o il comportamento processuale della parte può essere valutato dal giudice di merito quale elemento probatorio, e la relativa qualificazione non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale correttamente dedotto.
  • In tema di compensazione, un controcredito certo e di pronta e facile liquidazione può essere liquidato dal giudice e opposto in compensazione giudiziale anche se non era già numericamente determinato, purché non sia controverso nel suo fondamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraCompensazioneMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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