Cassazione Penale, Sentenza n. 21675/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva definito il giudizio nei confronti dell'imputato, con condanna al pagamento delle spese di grado. In cassazione il difensore ha proposto quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego del giudizio abbreviato condizionato, sostenendo che i giudici di merito avessero confuso la nozione di "necessità" della prova con quella di novità o superfluità e che l'integrazione istruttoria fosse stata poi rivelatasi utile; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione con reati già giudicati in altro procedimento, lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato elementi non decisivi e ignorato indici unificanti del medesimo disegno criminoso; 3) violazione delle regole sulle impugnazioni per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile un motivo aggiunto, ritenuto dal ricorrente semplice sviluppo dei motivi originari e non nuova censura sulla responsabilità; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite ex art. 81 c.p., ritenuta apodittica e stereotipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano aspecifici o manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretto il giudizio ex ante sulla non necessità della prova richiesta per il rito abbreviato condizionato, osservando che le dichiarazioni delle persone offese non erano state contestate e che già il primo giudice aveva escluso l'aggravante rilevante sulla base degli atti d'indagine, non delle deposizioni richieste. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto congrua la motivazione che aveva escluso la continuazione, fondandosi su modalità e circostanze delle condotte e sulla diversità di vittime e concorrenti. Quanto al terzo, ha ribadito che i motivi nuovi sono ammissibili solo se sviluppo dei motivi originari e non possono ampliare il petitum introducendo censure sulla responsabilità non dedotte tempestivamente; nel caso concreto il motivo aggiunto atteneva proprio alla responsabilità penale e alla richiesta di rinnovazione istruttoria, quindi era correttamente dichiarato inammissibile. Quanto al quarto, ha giudicato adeguata la motivazione sulla pena, che aveva considerato la gravità concreta dei fatti e la personalità dell'imputato, anche alla luce della recidiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
indica i vizi deducibili in cassazione per violazione di legge, vizio di motivazione e mancanza/contraddittorietà/apparenza della motivazione.
art. 546 cod. proc. pen.
evocato come parametro della motivazione della sentenza, ritenuta dal ricorrente apparente e dalla Corte invece adeguata.
art. 438, comma 5, cod. proc. pen.
disciplina il giudizio abbreviato condizionato e la richiesta di integrazione probatoria.
art. 442 cod. proc. pen.
richiamato in relazione al giudizio abbreviato e agli effetti decisori del rito.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
richiamato per il reato continuato e per la determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite.
art. 671 cod. proc. pen.
evocato in relazione al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva/giudiziale.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
richiamato in tema di motivi nuovi di appello e limiti alla loro deduzione.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria in appello.
art. 132 cod. pen.
richiamato per i criteri di determinazione della pena.
art. 133 cod. pen.
richiamato per la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo ai fini della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato condizionato la prova è "necessaria" solo se indispensabile a fornire un supporto logico-valutativo solido e decisivo su un qualsiasi aspetto della regiudicanda; non basta che sia semplicemente utile o potenzialmente confermativa.
- Il controllo del diniego della prova condizionante va compiuto ex ante, alla luce della situazione esistente quando la richiesta è stata respinta; gli esiti istruttori sopravvenuti possono essere solo un criterio ausiliario e non decisivo.
- In sede di appello e di legittimità non è sufficiente riproporre in modo assertivo le doglianze già svolte: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti è aspecifico.
- La continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso, che può essere escluso quando la motivazione valorizza in modo coerente differenze nelle modalità e circostanze delle condotte, nelle vittime e nei concorrenti, anche se vi sia un ristretto intervallo temporale tra i fatti.
- I motivi nuovi di appello sono ammissibili solo se costituiscono sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari e restano collegati ai capi e punti già dedotti; non possono introdurre per la prima volta censure sulla responsabilità penale o ampliare il petitum.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando dà conto, in concreto, della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato, anche attraverso il richiamo a elementi come la recidiva, senza necessità di formule sacramentali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- rami
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