Ordinanza n. 3668/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni nel procedimento relativo all'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Ha chiesto la condanna delle amministrazioni all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., nonché, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Con una precedente ordinanza istruttoria il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di fornire documentati chiarimenti sullo stato del procedimento, anche in relazione alla richiesta di integrazione documentale, entro il 6 febbraio 2026. L'ordine istruttorio è rimasto ineseguito.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda sul silenzio. Ha rilevato l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla precedente ordinanza istruttoria e ha ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti documentati sullo stato del procedimento e sull'eventuale adozione del provvedimento finale, assegnando alle amministrazioni il termine del 13 maggio 2026. Il Collegio ha inoltre precisato che l'eventuale adozione di un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non sarebbe idonea a superare l'inerzia, trattandosi di un atto interlocutorio privo di contenuto provvedimentale. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice nel giudizio avverso il silenzio.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è qualificato come atto meramente interlocutorio e privo di contenuto provvedimentale; la sua eventuale adozione non supera l'inerzia dell'Amministrazione ai fini della decisione sul ricorso avverso il silenzio.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
È indicato quale disciplina applicabile al procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
È richiamato quale atto modificativo del d.lgs. n. 206/2007, applicabile al procedimento di riconoscimento del titolo abilitante estero.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990, in quanto atto interlocutorio privo di contenuto provvedimentale, non è idoneo di per sé a superare l'inerzia dell'Amministrazione né a definire il procedimento.
- Quando l'Amministrazione non esegue un precedente ordine istruttorio volto ad acquisire chiarimenti documentati sullo stato del procedimento, il giudice può reiterare l'incombente e rinviare la decisione, assegnando un nuovo termine per la produzione e per l'eventuale adozione del provvedimento finale.
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