Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3668/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202511662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni nel procedimento relativo all'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Ha chiesto la condanna delle amministrazioni all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., nonché, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Con una precedente ordinanza istruttoria il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di fornire documentati chiarimenti sullo stato del procedimento, anche in relazione alla richiesta di integrazione documentale, entro il 6 febbraio 2026. L'ordine istruttorio è rimasto ineseguito.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda sul silenzio. Ha rilevato l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla precedente ordinanza istruttoria e ha ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti documentati sullo stato del procedimento e sull'eventuale adozione del provvedimento finale, assegnando alle amministrazioni il termine del 13 maggio 2026. Il Collegio ha inoltre precisato che l'eventuale adozione di un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non sarebbe idonea a superare l'inerzia, trattandosi di un atto interlocutorio privo di contenuto provvedimentale. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice nel giudizio avverso il silenzio.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è qualificato come atto meramente interlocutorio e privo di contenuto provvedimentale; la sua eventuale adozione non supera l'inerzia dell'Amministrazione ai fini della decisione sul ricorso avverso il silenzio.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    È indicato quale disciplina applicabile al procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna.

  • d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15

    È richiamato quale atto modificativo del d.lgs. n. 206/2007, applicabile al procedimento di riconoscimento del titolo abilitante estero.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990, in quanto atto interlocutorio privo di contenuto provvedimentale, non è idoneo di per sé a superare l'inerzia dell'Amministrazione né a definire il procedimento.
  • Quando l'Amministrazione non esegue un precedente ordine istruttorio volto ad acquisire chiarimenti documentati sullo stato del procedimento, il giudice può reiterare l'incombente e rinviare la decisione, assegnando un nuovo termine per la produzione e per l'eventuale adozione del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processualeTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.