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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27122/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di quelli già proposti in appello e in parte manifestamente infondati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna del 27 settembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo si limitava a reiterare doglianze già dedotte in appello e già disattese, senza offrire una critica argomentata specifica della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, la doglianza è stata ritenuta parimenti reiterativa e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era immune da evidenti illogicità e si fondava su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, se non accompagna una specifica e argomentata critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; in difetto, esso è solo apparente e non consente il sindacato di legittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito presenti manifeste illogicità o lacune decisive; non è richiesto che siano esaminati tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta il mantenimento dell'esito sfavorevole già definito nel merito dalla sentenza di appello, senza una rivalutazione dei fatti contestati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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