Sentenza n. 6040/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’ottemperanza a giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS- pubbl. il 14/05/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 maggio 2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 917,66 oltre interessi legali e alla regolarizzazione contributiva
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 4 agosto 2025, senza che fosse stata eseguita. Ha chiesto che, in caso di persistente inerzia, fosse nominato un Commissario ad acta per sostituirsi al Ministero e che fosse applicata la misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudizio è stato promosso anche nei confronti dell'INPS.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei confronti del Ministero, accertando il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla certificazione di cancelleria del 22 dicembre 2025, e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente della DGOSV del MIM quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente e tenuto a provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso eventuale del Commissario è stato fissato in euro 500,00, a carico del Ministero. La domanda di ottemperanza contro l'INPS è stata respinta perché tale ente non era destinatario di obblighi derivanti dal giudicato. È stata rigettata anche la domanda di astreintes, non ricorrendo un grave ritardo nell'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario; le spese sono state compensate con l'INPS.
Norme richiamate
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 22 dicembre 2025 ) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 4 agosto 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e il termine previsto per l'adempimento è inutilmente decorso senza esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Non sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione.
La misura pecuniaria richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è applicabile quando non risulta configurabile un grave ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 22 dicembre 2025 ) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 4 agosto 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
Il decorso del termine ante quem previsto dalla norma, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione, concorre a fondare l'accoglimento della domanda di ottemperanza in presenza della mancata esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione obbligata e il termine previsto per l'adempimento è decorso inutilmente senza che il titolo sia stato eseguito.
- Il Commissario ad acta può essere nominato sin dalla sentenza di ottemperanza per il caso di ulteriore inadempimento, con attivazione su istanza della parte interessata e assegnazione di un termine per compiere gli atti necessari all'esecuzione.
- La domanda di ottemperanza va respinta nei confronti di un ente che non sia destinatario di obblighi di esecuzione derivanti dal giudicato.
- La misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è esclusa se non è configurabile un grave ritardo nell'esecuzione del giudicato.
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