Cassazione Civile, Ordinanza n. 07259/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di un immobile abusivo avevano impugnato davanti al giudice amministrativo un’ordinanza comunale di demolizione relativa a una piscina interrata, a diversi corpi di fabbrica e ad ampliamenti di superficie e volume realizzati al piano terra e al piano primo. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo demolibili le opere senza pregiudizio per la parte residua dell’immobile; il giudice d’appello aveva confermato, valorizzando anche una consulenza tecnica d’ufficio che attestava la possibilità della demolizione e negando rilievo decisivo a un provvedimento del giudice dell’esecuzione penale che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel ricorso per cassazione i proprietari deducevano: (1) violazione dell’art. 6 CEDU per omesso esame nel merito delle doglianze d’appello, con asserita denegata giustizia; (2) violazione dell’art. 8 CEDU, sostenendo che l’ordine di demolizione, non adeguatamente bilanciato con l’interesse alla tutela del domicilio, sarebbe lesivo dell’inviolabilità del domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non integrassero motivi inerenti alla giurisdizione, poiché investivano solo asseriti errori in procedendo o in iudicando del giudice amministrativo. In particolare, non c’era rifiuto o diniego di giustizia, perché il giudice d’appello aveva esaminato i motivi di gravame; inoltre, la dedotta violazione della CEDU e dell’inviolabilità del domicilio atteneva al modo di esercizio della giurisdizione speciale e non ai suoi limiti esterni. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
La dedotta violazione del giusto processo non è sindacabile in sede di controllo di giurisdizione quando si traduce in un errore processuale del giudice speciale e non in diniego di giurisdizione.
art. 8 CEDU
L’inviolabilità del domicilio non configura un diritto assoluto idoneo a impedire l’ordine di demolizione di un immobile abusivo; il bilanciamento con l’interesse pubblico al ripristino urbanistico-edilizio non può essere censurato come vizio di giurisdizione.
art. 111, ottavo comma, Cost.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè ai limiti esterni della giurisdizione.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo speciale, il sindacato delle Sezioni Unite è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e non si estende agli errori in procedendo o in iudicando.
- Non integra diniego o rifiuto di giurisdizione la mera omessa pronuncia su singoli motivi di appello, se il giudice ha comunque esercitato la propria potestas iudicandi sulle questioni devolute; la censura resta interna al merito o al processo.
- La dedotta violazione di norme CEDU da parte del giudice amministrativo non è, di per sé, un vizio di giurisdizione, ma una possibile violazione di legge sostanziale o processuale sottratta al controllo ex art. 111, ottavo comma, Cost.
- L’ordine di demolizione di opere abusive non è incompatibile in astratto con il diritto all’inviolabilità del domicilio, poiché il bilanciamento con l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia esclude la configurabilità di un diritto assoluto a mantenere l’immobile abusivo.
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