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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15490/2020 del 21/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva ricevuto un contributo pubblico di 100.000 euro, relativo al Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Marche. La Corte dei conti lo aveva condannato per responsabilità amministrativa, ritenendo che non avesse rispettato gli impegni assunti in relazione al beneficio, non avesse realizzato i lavori finanziati e avesse acquistato beni strumentali usati anziché nuovi, come richiesto dal bando. La condanna era stata confermata dalla seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti con sentenza depositata il 27 febbraio 2017. Con il primo motivo, proposto per motivi attinenti alla giurisdizione, il ricorrente sosteneva che mancasse un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e che non fosse provata la sua instaurazione, contestando quindi la giurisdizione contabile. Con il secondo motivo lamentava la mancata sottoposizione alla Corte di giustizia UE di questioni interpretative del diritto dell’Unione e invocava anche l’obbligo di rivolgersi alla Corte EDU ai sensi del Protocollo n. 16. Con il terzo motivo denunciava la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che il procedimento penale relativo ai medesimi fatti si era concluso con proscioglimento per prescrizione e che la successiva condanna contabile costituiva un secondo giudizio afflittivo.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non è stato accolto: la giurisdizione contabile è riconoscibile in base alla natura del danno e agli scopi perseguiti, non alla qualità pubblica o privata del soggetto che gestisce il denaro; il beneficiario di fondi pubblici che ne distoglie l’impiego dagli obiettivi programmati è inserito nel procedimento di realizzazione delle finalità pubbliche e può rispondere davanti alla Corte dei conti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le asserite violazioni del diritto UE e la mancata effettuazione del rinvio pregiudiziale da parte del giudice speciale attengono, di regola, a errori interni di giudizio e non sono sindacabili dalla Cassazione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., salvo l’ipotesi estrema di interpretazione del diritto UE contrastante con quella della Corte di giustizia e tale da precludere una tutela effettiva, ipotesi non ravvisata. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la dedotta interferenza con il precedente giudizio penale riguarda la proponibilità o proseguibilità della domanda e i limiti interni della giurisdizione, mentre le giurisdizioni penale e contabile sono reciprocamente indipendenti anche rispetto allo stesso fatto materiale. Nessuna statuizione sulle spese, data la qualità di parte solo in senso formale del Procuratore presso la Corte dei conti. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 2, Cost.

    ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico – che può anche essere un privato o un ente pubblico non economico – bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti.

    La giurisdizione contabile in materia di danno erariale dipende dalla natura del danno e dalle finalità pubbliche perseguite, non dalla natura pubblica o privata del soggetto che riceve o gestisce i fondi.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    la non sindacabilità da parte della Corte di Cassazione ex art. 111 Cost., comma 8, delle violazioni del diritto dell’Unione Europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali è compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed Europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione.

    Il controllo della Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione e non si estende, di regola, alla violazione del diritto UE o alla mancata effettuazione del rinvio pregiudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato nella misura pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La misura dell’ulteriore contributo unificato conseguente all’esito dell’impugnazione è pari a quella dovuta per il ricorso.

Massime di principio

  • La giurisdizione contabile per danno erariale nei confronti di un beneficiario privato di fondi pubblici si determina in base alla natura del danno e alla destinazione pubblica del finanziamento, non alla qualità soggettiva del percettore. Il beneficiario che, nell’attuazione del programma finanziato, impiega le somme in modo difforme dagli obiettivi pubblici può essere sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.
  • Il sindacato della Cassazione sulle decisioni degli organi di vertice delle magistrature speciali, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., riguarda i limiti esterni della giurisdizione e non consente, di regola, di riesaminare asseriti errori nell’interpretazione del diritto dell’Unione o la mancata effettuazione del rinvio pregiudiziale. Fa eccezione l’ipotesi estrema in cui l’interpretazione contrasti con quella della Corte di giustizia e precluda una tutela giurisdizionale effettiva.
  • La dedotta interferenza tra giudizio penale e giudizio contabile, anche quando entrambi riguardino il medesimo fatto materiale, attiene alla proponibilità o proseguibilità dell’azione e ai limiti interni della giurisdizione; non integra, per ciò solo, una questione di giurisdizione sindacabile in Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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