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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16083/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, definito il procedimento con applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. nella misura di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa, ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena concordata. In sostanza, il ricorso mirava a contestare il trattamento sanzionatorio pattuito e recepito dal giudice.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile perché diretta a censurare la congruità della pena concordata, profilo non compreso tra quelli deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento applicato all'imputato

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come catalogo tassativo dei motivi proponibili in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, dal quale è esclusa la censura sulla congruità della pena concordata

  • artt. 81, comma 2, 110 c.p.

    richiamati nella contestazione per indicare il concorso di persone e la continuazione

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata in materia di stupefacenti

  • artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967

    norme incriminate contestate in materia di armi

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità del motivo perché estraneo ai motivi consentiti

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità

  • Cassa delle Ammende

    destinataria della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria processuale

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi deducibili sono quelli tassativamente consentiti dalla legge; non è ammissibile contestare la mera congruità della pena concordata.
  • La censura che investa esclusivamente la misura della pena pattuita e recepita dal giudice non integra, di per sé, un motivo di ricorso consentito avverso il patteggiamento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, il giudice può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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