Cassazione Penale, Ordinanza n. 16083/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, definito il procedimento con applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. nella misura di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa, ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena concordata. In sostanza, il ricorso mirava a contestare il trattamento sanzionatorio pattuito e recepito dal giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile perché diretta a censurare la congruità della pena concordata, profilo non compreso tra quelli deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del patteggiamento applicato all'imputato
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
indicato come catalogo tassativo dei motivi proponibili in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, dal quale è esclusa la censura sulla congruità della pena concordata
artt. 81, comma 2, 110 c.p.
richiamati nella contestazione per indicare il concorso di persone e la continuazione
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata in materia di stupefacenti
artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967
norme incriminate contestate in materia di armi
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
fondamento della declaratoria di inammissibilità del motivo perché estraneo ai motivi consentiti
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità
Cassa delle Ammende
destinataria della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria processuale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi deducibili sono quelli tassativamente consentiti dalla legge; non è ammissibile contestare la mera congruità della pena concordata.
- La censura che investa esclusivamente la misura della pena pattuita e recepita dal giudice non integra, di per sé, un motivo di ricorso consentito avverso il patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, il giudice può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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