Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25292/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità di due imputati per falsa testimonianza, riducendo soltanto la pena a mesi dieci e giorni venti di reclusione. Uno degli imputati ha dedotto quattro motivi: invocata causa di non punibilità ex art. 384 c.p. per avere reso dichiarazioni rese in un contesto di minacce e timore di ritorsioni contro il figlio; invocata scriminante dello stato di necessità, anche putativo, per asserito pericolo per l'incolumità personale derivante da minacce e pressioni della banda riferita; diniego dell'art. 131-bis c.p. ritenuto fondato solo sulla gravità del fatto; mancanza di motivazione sul beneficio della non menzione. L'altro imputato ha dedotto due motivi, sostanzialmente sovrapponibili ai primi due: insussistenza dello stato di necessità, anche putativo, e diniego della particolare tenuità del fatto. La difesa ha insistito nel sostenere che gli articoli di stampa prodotti e le minacce ricevute rendessero credibile il timore di un grave danno, e che la rilevanza delle dichiarazioni nel procedimento a carico del soggetto accusato avesse rilievo anche ai fini dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del primo imputato, ritenendo infondati i motivi relativi all'art. 384 c.p. e allo stato di necessità, e ha dichiarato inammissibile la censura sulla particolare tenuità del fatto per difetto di confronto con la motivazione di merito. Nei confronti della coimputata ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione, rilevando un difetto assoluto di motivazione sul punto, e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. La condanna per falsa testimonianza è rimasta ferma per entrambi, con rideterminazione della pena già effettuata in appello; per il primo imputato è stata confermata anche la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.

    In tema di falsa testimonianza, l'esimente non opera quando il timore riguardi conseguenze pregiudizievoli per la vita o l'incolumità del testimone; essa richiede un nocumento inevitabile alla libertà o all'onore, non ricorrente nel caso esaminato.

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale, imminente e non altrimenti evitabile di un danno grave alla persona; non basta un pericolo eventuale, futuro o meramente temuto. Anche la forma putativa deve fondarsi su dati fattuali concreti e non sul solo stato d'animo dell'agente.

  • art. 131-bis c.p.

    La censura sul diniego della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile perché meramente di merito e non confrontata criticamente con la motivazione di appello, che aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando la rilevanza delle dichiarazioni rese nel procedimento a carico di altro soggetto.

  • beneficio della non menzione

    La Corte di merito deve motivare espressamente sulla richiesta; l'omissione integra vizio censurabile e comporta annullamento limitato al punto.

Massime di principio

  • Nella falsa testimonianza, l'esimente dell'art. 384 c.p. non copre la scelta di mentire determinata dal timore di subire aggressioni o danni fisici, salvo che il nocumento inevitabile attenga alla libertà o all'onore del dichiarante.
  • Lo stato di necessità postula un pericolo attuale e concreto per un danno grave alla persona; l'allegazione di minacce generiche, stampa locale o timori soggettivi non bastano a integrare la scriminante, neppure nella forma putativa, se mancano elementi fattuali oggettivi idonei a fondare un ragionevole errore.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere fatta valere con censure meramente assertive o di dissenso rispetto alla valutazione di merito, se la motivazione di appello contiene una pur sintetica ragione non manifestamente illogica di esclusione.
  • Il giudice di merito deve pronunciarsi in modo esplicito sulla richiesta del beneficio della non menzione; l'omessa motivazione su una specifica istanza difensiva determina annullamento limitato a quel profilo.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFalsa testimonianzaImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.