Cassazione Civile, Ordinanza n. 04966/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l'INPS contestava a una società la indebita fruizione di agevolazioni contributive previste dalla normativa sugli sgravi per assunzione di lavoratori licenziati. Secondo l'Istituto, tra la società che aveva proceduto ai licenziamenti e quella che aveva assunto i medesimi lavoratori vi era una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, desunta dal fatto che le partecipazioni, le cariche e i rapporti di lavoro erano riconducibili agli stessi componenti di una famiglia, oltre che dalla coincidenza per un periodo della sede legale e dell'attività d'impresa. La società ricorrente impugnava la sentenza d'appello con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 2) violazione e falsa applicazione della disciplina sugli sgravi contributivi e delle norme su prova presuntiva e valutazione delle prove, sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di considerare circostanze di fatto idonee a escludere la coincidenza sostanziale degli assetti proprietari; 3) omesso esame di fatti decisivi, riproponendo gli stessi argomenti del secondo motivo senza però indicare compiutamente i requisiti richiesti per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica e in parte per relationem, era sufficiente e dava conto del percorso logico seguito, richiamando elementi quali la comune compagine familiare, la coincidenza temporanea della sede legale e lo svolgimento della stessa attività d'impresa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti accertati dal giudice di merito. Ha dichiarato parimenti inammissibile il terzo motivo per difetto di specifica allegazione dei presupposti del vizio di omesso esame di fatti decisivi, in particolare quanto alla decisività dei fatti trascurati e alla loro discussione tra le parti. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, L. n. 223/1991
La disciplina degli sgravi contributivi non spetta quando l'assunzione si inserisca in un assetto societario sostanzialmente coincidente con quello del datore di lavoro che ha effettuato i licenziamenti, poiché in tal caso il beneficio risulta indebitamente fruito.
art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991
Richiamato insieme alla disciplina sugli sgravi, nel quadro della contestazione dell'indebita fruizione delle agevolazioni contributive.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza non è nulla se, anche per relationem, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello.
art. 111 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione è rispettato quando la decisione d'appello, pur sintetica, non sia meramente apodittica ma dia conto delle ragioni della conferma.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ne esclude l'effettiva violazione perché il motivo tendeva a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni, ma senza che la Corte ravvisi una reale violazione di legge distinta dal riesame del fatto.
art. 2728 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in materia di presunzioni legali, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in sostanza a una rivalutazione del compendio indiziario.
art. 115 c.p.c.
Invocato come parametro della dedotta erronea valutazione delle risultanze di causa, ma non idoneo a trasformare in violazione di legge una critica al merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte ha escluso che la censura integrasse una vera violazione dei criteri legali di valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione il fatto decisivo, la sua discussione tra le parti e la concreta decisività per il giudizio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere validamente motivata anche per relationem alla decisione di primo grado, purché il giudice di secondo grado dia comunque conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e dal complesso delle due motivazioni sia ricostruibile un percorso argomentativo coerente ed esaustivo.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede una specifica allegazione del fatto storico trascurato, della sua discussione nel processo e della sua effettiva decisività; la semplice riproposizione di censure di merito non è sufficiente.
- In materia di agevolazioni contributive, può essere legittimamente negato il beneficio quando l'operazione di assunzione risulti inserita in una sostanziale continuità soggettiva e organizzativa tra l'impresa che ha effettuato i licenziamenti e quella che assume, sulla base di elementi indiziari complessivamente valutati dal giudice di merito.
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