Cassazione Civile, Ordinanza n. 37999/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione del Giudice di pace, il quale a sua volta aveva respinto l'opposizione alla sanzione. Il ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 204-bis, 205 e 218, comma 5, del codice della strada, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta contro l'ordinanza prefettizia. Nella memoria il ricorrente ha insistito sulla tesi dell'autonoma impugnabilità della sospensione della patente anche per vizi dell'atto presupposto, pure in caso di pagamento in misura ridotta. La Corte ha però richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta, la mancata impugnazione del verbale non forma titolo esecutivo e l'unico atto impugnabile è l'ordinanza-ingiunzione; inoltre, il pagamento in misura ridotta preclude contestazioni sulla violazione e sulla sanzione pecuniaria, consentendo soltanto doglianze aventi a oggetto esclusivo la sanzione accessoria nei limiti in cui essa sia stata applicata o omessa in modo difforme dalla disciplina della violazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura perché contrastante con un principio già affermato dalle Sezioni Unite e quindi vincolante, non essendovi i presupposti per una nuova rimessione della questione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992
norma evocata dal ricorrente per sostenere l'impugnabilità del provvedimento sanzionatorio; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva
art. 205 d.lgs. n. 285/1992
norma richiamata nel motivo di ricorso; non è ritenuta idonea a fondare l'ammissibilità dell'impugnazione dedotta
art. 218, comma 5, d.lgs. n. 285/1992
norma invocata dal ricorrente in tema di sanzioni accessorie; la Corte ribadisce il principio secondo cui il pagamento in misura ridotta non consente di contestare la violazione e la sanzione pecuniaria, ma solo profili riguardanti la sanzione accessoria
art. 202 cod. strada
il pagamento in misura ridotta, quando previsto, preclude contestazioni sulla violazione e sulla sanzione pecuniaria, ma non impedisce doglianze limitate alla sanzione accessoria
artt. 18 e 22 L. n. 689/1981
costituiscono la disciplina generale dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione nelle sanzioni amministrative
art. 374, terzo comma, c.p.c.
il principio affermato dalle Sezioni Unite è vincolante e non ricorreva la necessità di nuova rimessione alle Sezioni Unite
art. 380-bis c.p.c.
procedura camerale utilizzata per la trattazione del ricorso manifestamente infondato
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, quando non è ammesso il pagamento in misura ridotta, l'unico atto tipicamente impugnabile è l'ordinanza-ingiunzione, secondo la disciplina generale delle opposizioni ex L. n. 689/1981.
- Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria determina, sul piano sostanziale, una preclusione a contestare la violazione presupposta e la relativa sanzione pecuniaria; restano tuttavia proponibili doglianze limitate alla sanzione accessoria, se riguardano esclusivamente la sua esistenza o misura.
- Una censura che si ponga in contrasto con un principio già affermato dalle Sezioni Unite e non sorretta da ragioni per una nuova rimessione va dichiarata inammissibile, ove il collegio intenda dare continuità all'orientamento consolidato.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, non va statuito sulle spese; può invece disporsi il raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37911/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37912/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37913/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37914/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37915/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37916/2021 del 02/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →