Cassazione Civile, Sentenza n. 40743/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in revocazione avverso l'ordinanza n. 15187/2018 della Corte di Cassazione: il ricorrente deduceva plurimi 'errori di fatto revocatori' e vizi di motivazione perché, a suo dire, l'ordinanza non avrebbe esposto correttamente i fatti né valutato atti e prove che dimostravano la commissione di reati (truffa ex art. 640 c.p. e frode in commercio ex art. 515 c.p.) connessi alla vendita di un'autovettura presentata come nuova ma in realtà già ceduta; contestava inoltre la mancata condanna di AUTOIMPORT per la riparazione in garanzia, la liquidazione delle spese e la condanna ex art. 385, comma 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'esistenza di un errore di fatto revocatorio (supposizione di fatto incontrovertibilmente falsa o inosservata) così come definito dalla giurisprudenza e dalle norme citate; ha precisato che molte doglianze consistono nella rivalutazione dei fatti e nella diversa qualificazione giuridica delle stesse vicende, attività non consentita in sede di revocazione/giudizio di legittimità. Ha altresì confermato la corretta applicazione, alla sentenza reclamata, dell'art. 385, comma 4, c.p.c. (sanzione di euro 3.000,00) alla luce della normativa transitoria (d.lgs. n. 40/2006). Non sono state liquidate spese per il presente giudizio (gli intimati non si sono difesi), ma è stato dato atto della possibile obbligazione del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) in caso di rigetto integrale del gravame.
Norme richiamate
art. 395, 1° comma, n. 4 c.p.c.
Definizione del vizio revocatorio per errore di fatto: sussiste quando la decisione è fondata su supposizione di fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o su inosservanza di fatto la cui verità è positivamente stabilita; la Corte ha applicato questi parametri per dichiarare l'assenza di errori revocatori
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti della revocazione per errori di fatto; la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non rientrassero nei casi previsti
art. 132 n. 4 c.p.c.
Obbligo di motivazione/ricostruzione dei fatti; il ricorrente lamentava violazione di tale obbligo ma la Corte ha ritenuto adeguata la sintesi operata dall'ordinanza impugnata
art. 112 c.p.c.
Principio che impone al giudice di decidere su tutte le questioni sollevate; il ricorrente denunciava omessa pronuncia ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà richieste di rivalutazione fattuale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norme di cassazione richiamate nei motivi originari (omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge); la Corte ha valutato che tali censure non configurassero errori revocatori idonei alla revocazione dell'ordinanza
art. 640 c.p.
Fattispecie di truffa: il ricorrente la invocava ma la Corte ha rilevato l'assenza di prova incontestabile tale da giustificare la revocazione
art. 515 c.p.
Frode in commercio: analogamente alla truffa, la Corte non ha ritenuto dimostrata la ricorrenza del reato in modo da configurare errore revocatorio
art. 385, comma 4, c.p.c.
Norma che consente la condanna al risarcimento per lite temeraria o per insussistenza delle ragioni prospettate: la Corte ha ritenuto corretta la condanna di euro 3.000 operata con l'ordinanza impugnata, anche alla luce della normativa transitoria applicabile
art. 27 d.lgs. n. 40/2006
Richiamato per stabilire l'applicabilità delle disposizioni procedurali alle impugnazioni pubblicate dopo il termine di entrata in vigore: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina cui si è attenuta l'ordinanza impugnata
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020) e art. 7, comma 2, d.l. n. 121/2021
Norme sulla modalità di trattazione (Camera di consiglio vs udienza pubblica): citate a spiegazione della scelta procedurale relativa alla trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30/05/2002 n. 115 (modificato L. 24/12/2012 n. 228)
Previsione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto integrale del gravame: la Corte ha dato atto della possibile obbligazione del ricorrente a tale contributo
artt. 1490, 2043, 2049 c.c.; art. 2059 c.c.
Norme del codice civile richiamate nel corso del processo con riferimento alla garanzia del venditore, alla responsabilità extracontrattuale e al danno non patrimoniale; la Corte ha osservato che le questioni relative a qualificazione e responsabilità (anche di AUTOIMPORT) implicano valutazioni di fatto non rivisitabili in revocazione
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo se si dimostra un fatto incontrovertibilmente falso o l'inesistenza di un fatto positivemente stabilito e che non sia stato oggetto di controversia nel giudizio; mere divergenze sulla valutazione delle prove o sulla qualificazione giuridica non bastano
- La Corte di Cassazione non è luogo per un nuovo esame del merito o della 'quaestio facti': le doglianze che sostanzialmente richiedono la rivalutazione delle risultanze istruttorie vengono rigettate
- Per ottenere successo in un ricorso di revocazione bisogna documentare con chiarezza e prove incontestabili l'errore materiale/fattuale su cui si fonda la decisione impugnata, distinguendolo nettamente da un semplice dissenso giuridico
- Se il ricorrente pretende che una norma sostanziale o processuale sia stata applicata erroneamente in fatto, è necessario mostrare che si tratta di errore di fatto e non di mera interpretazione: bisogna indicare quali documenti o atti processuali furono ignorati o travisati
- La condanna per lite temeraria o impropria (art. 385 c.p.c.) può essere applicata anche nei gradi successivi se sussistono i presupposti e la normativa transitoria la consente; chi propone impugnazioni deve valutare il rischio sanzionatorio
- Questioni processuali quali il corretto inquadramento del motivo (a quale giudice si riferisce, se è nuovo o derivante) vanno curate sin dall'origine processuale: omissioni o cambi di strategia in appello possono precludere la rilevanza di taluni motivi in cassazione/ revocazione
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