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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- Imm. d.d. -OMISSIS- e ritualmente notificato in data -OMISSIS-, nonché ogni atto precedente o successivo ad esso collegato.

Giustizia amministrativa202500228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. AutonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, regolarmente residente in Italia e già titolare di un permesso di soggiorno biennale per lavoro subordinato, impugnava il diniego della Questura di Bolzano. L’Amministrazione aveva ritenuto che la domanda fosse stata presentata con oltre dieci mesi di ritardo rispetto alla scadenza del titolo e che i successivi rientri in Italia fossero avvenuti in esenzione dal visto per motivi turistici, anziché mediante un permesso di soggiorno valido o un visto di reingresso. Da ciò aveva desunto che l’istanza riguardasse una non consentita conversione di un titolo turistico in un permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 8 e 13 d.P.R. 394/1999 e degli artt. 4 e 5, comma 4, d.lgs. 286/1998, contestando sia la qualificazione dell’istanza come conversione sia il rilievo attribuito al ritardo. Sosteneva che il termine di sessanta giorni per chiedere il rinnovo fosse ordinatorio e non decadenziale, che il visto di reingresso non costituisse condizione imprescindibile per il rinnovo tardivo e che l’Amministrazione dovesse esaminare nel merito la domanda relativa al permesso per lavoro subordinato. Contestava inoltre l’affermazione relativa a un’assenza continuativa dall’Italia superiore a sei mesi e richiamava la documentazione prodotta, comprendente contratto di lavoro e buste paga attestanti un reddito netto mensile di circa 2.500 euro.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato anzitutto che dalla stessa domanda di rinnovo risultava come titolo posto a fondamento dell’istanza il permesso per lavoro subordinato, identificato con il codice relativo a tale attività, e non un titolo turistico. Ha poi affermato che il termine previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza ha natura ordinatoria e non perentoria: la sua inosservanza non impedisce l’esame nel merito della posizione dello straniero, né richiede necessariamente la prova di una causa di forza maggiore o di una difficoltà oggettiva. Poiché il rinnovo è ammissibile anche oltre tale termine, il visto di reingresso disciplinato dall’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999 non può essere considerato una condizione essenziale e imprescindibile per l’accoglimento della domanda. Il diniego, fondato essenzialmente sulla tardività dell’istanza e sulla mancanza del visto di reingresso, è quindi illegittimo. L’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente verificando l’effettiva sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per il rilascio del titolo, tenendo conto della documentazione lavorativa e reddituale prodotta. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bolzano sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, d.lgs. 286/1998

    L’ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.

    La norma distingue i visti di breve e lunga durata e collega il permesso di soggiorno alle attività indicate nel visto.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno deve essere richiesto [...] entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti.

    Il permesso è rilasciato in relazione all’attività prevista dal visto o dalla normativa vigente.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto [...] almeno sessanta giorni prima della scadenza [...].

    Il termine di sessanta giorni per la domanda di rinnovo è ordinatorio e la sua inosservanza non preclude l’esame nel merito della domanda.

  • art. 22, comma 8, d.lgs. 286/1998

    Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

    La disposizione disciplina l’ingresso originario per lavoro subordinato e non è stata ritenuta ostativa al rinnovo del permesso per lavoro già rilasciato.

  • art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999

    Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso [...].

    Il visto di reingresso regola il rientro dello straniero in determinate condizioni, ma non costituisce una condizione essenziale e imprescindibile per il rinnovo del permesso quando la domanda è tardiva.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. 394/1999

    Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all’Accordo di Schengen [...] ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni.

    La limitazione riguarda il titolo turistico e non può essere applicata a una domanda documentata come rinnovo di un permesso per lavoro subordinato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno almeno sessanta giorni prima della scadenza ha natura ordinatoria e non perentoria; la sua inosservanza non determina automaticamente il diniego del rinnovo né impedisce l’esame nel merito della posizione dello straniero.
  • La tardività della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non richiede necessariamente la dimostrazione di una causa di forza maggiore o di una situazione di obiettiva difficoltà, purché siano verificati gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina dell’immigrazione.
  • Il visto di reingresso previsto dall’art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999, collegato al rientro dello straniero dopo la scadenza del titolo, non costituisce una condizione essenziale e imprescindibile per il rinnovo del permesso di soggiorno quando la domanda di rinnovo è tardiva.
  • L’Amministrazione non può qualificare come conversione di un permesso turistico in permesso per lavoro una domanda che, sulla base della documentazione acquisita, sia diretta al rinnovo di un preesistente permesso per lavoro subordinato.
  • Quando il diniego del rinnovo è fondato essenzialmente sulla tardività della domanda e sulla mancanza del visto di reingresso, l’Amministrazione deve riesaminare la posizione dello straniero verificando nel merito la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste per il rinnovo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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