Ordinanza n. 512/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal dirigente dello S.U.I. della Prefettura di Napoli con il quale si dispone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dal dirigente dello Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Le censure hanno riguardato il difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, è stato dedotto che il nulla osta era stato richiesto per un'attività lavorativa di assistenza alla persona, per la quale non era necessario il documento di asseverazione ritenuto non corretto dall'amministrazione; inoltre, il ricorrente aveva prodotto la documentazione relativa alla situazione di non autosufficienza del datore di lavoro e la richiesta presentata nel 2023 all'Anpal per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le censure di difetto di istruttoria e di motivazione presentassero apprezzabili profili di fondatezza, rilevando che l'amministrazione aveva fondato la revoca su un documento di asseverazione non necessario per l'attività di assistenza alla persona e non aveva adeguatamente considerato la documentazione sulla non autosufficienza del datore di lavoro e la richiesta del 2023 all'Anpal. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, presenta apprezzabili profili di fondatezza la censura di difetto di istruttoria e motivazione quando la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato si fondi sulla non correttezza di un documento non necessario per la specifica attività lavorativa richiesta e non consideri la documentazione rilevante prodotta dall'interessato.
- Nel procedimento relativo a un nulla osta per attività di assistenza alla persona, l'amministrazione deve considerare la documentazione concernente la non autosufficienza del datore di lavoro e la richiesta di verifica dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ove prodotte dall'interessato.
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