Cassazione Civile, Ordinanza n. 26342/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2004 recuperando maggiore IVA, contestando alla contribuente l'indebita detrazione dell'IVA assolta su acconti versati in relazione a due contratti preliminari di compravendita immobiliare. Secondo l'Ufficio, le operazioni erano inesistenti perché le parti avevano poi constatato il mancato avveramento della condizione sospensiva pattuita, avente ad oggetto la garanzia di un rendimento minimo locativo. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo certi i costi, rilevante il pagamento degli acconti ai fini dell'insorgenza del credito IVA e comunque economicamente vantaggiose le operazioni. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione; 2) violazione degli artt. 19, 21, 26 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 1417, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che, a fronte della contestazione di inesistenza oggettiva delle operazioni, fosse onere dell'Ufficio dimostrarne l'effettività, mentre il giudice di merito avrebbe erroneamente posto tale onere a carico dell'Amministrazione e riconosciuto la detrazione in base al solo pagamento degli acconti e alla regolarità formale della documentazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, consentiva di ricostruirne l'iter logico. Ha invece accolto il secondo motivo: in caso di contestazione di inesistenza oggettiva delle operazioni, il diritto alla detrazione IVA presuppone l'effettiva realizzazione dell'operazione imponibile; l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari, e, una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la fattura o la sola regolarità formale delle scritture e dei pagamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di legittimità relativo alla nullità della sentenza per carenza di motivazione, motivo poi rigettato.
artt. 19, 21, 26 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'erronea ammissione della detrazione IVA in assenza di operazioni effettive.
artt. 1417, 2697 e 2729 c.c.
Richiamati per censurare la ripartizione dell'onere della prova e l'uso degli indizi nel dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
artt. 10, par. 2, e 17, par. 1, sesta direttiva 77/388/CEE
Il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diventa esigibile ed è subordinato alla reale effettuazione della cessione o della prestazione.
art. 65 direttiva 2006/112/CE
In caso di acconto versato prima della cessione o prestazione, l'IVA diviene esigibile al momento della riscossione nei limiti dell'importo riscosso.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone, quale condizione sostanziale, che l'operazione imponibile sia effettivamente realizzata; la sola emissione della fattura non è sufficiente a fondarlo.
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva dell'operazione, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a sorreggere la contestazione di fittizietà o inesistenza dell'operazione, incombe sul contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza.
- La regolarità formale delle scritture contabili, dei documenti e dei mezzi di pagamento non basta, da sola, a provare la reale esecuzione dell'operazione quando tali strumenti possano essere impiegati per simulare un'operazione inesistente.
- Nel caso di IVA su acconti, la detrazione può essere negata se risulti, in base a elementi oggettivi, che al momento del pagamento il soggetto passivo sapeva o non poteva ignorare l'incertezza della futura cessione.
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