Sentenza n. 541/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto emesso dalla Regione Puglia, Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione (Sezione demanio e patrimonio – servizio amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e riforma fondiaria), ai sensi dell'art. 22-bis e ss. del T.U. Legge Regionale n. 04/2013 dell'immobile in agro di Ginosa (TA) località Marina di Ginosa, Fg. 138 – p.lla 236 –terreno di mq. 15.600, comunicato in data 16-12-2020 prot. AOO_108/0018907 a mezzo p.e.c.; - dell’atto di comunicazione, ex art. 10-bis legge n. 241/1990 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di acquisto del terreno emesso dalla Regione Puglia, in data 6-7-2020 prot. AOO_ 108/0009591; - dell'eventuale (se intervenuto) provvedimento di accoglimento dell'istanza di trasferimento del 30.1.2020 avanzata dal Comune di Ginosa; - per quanto occorrer possa, di tutti gli altri atti endo-procedimentali, presupposti, consequenziali e comunque connessi e non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di acquisto di un terreno regionale di 15.600 mq e comunicazione dei motivi ostativi, con contestazione anche dell’istanza comunale di trasferimento gratuito del bene
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario e comune richiedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione, titolare dal 1976 di una concessione amministrativa sull’area, ha impugnato il rigetto della propria istanza di acquisto del terreno, deducendo la violazione dell’art. 22-ter, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge regionale Puglia n. 4/2013, come modificata dalla legge regionale n. 23/2018, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria. Sono state inoltre dedotte la violazione dell’art. 10-bis e degli artt. 2 e seguenti della legge n. 241/1990, del giusto procedimento e delle regole sulla competenza. La ricorrente sosteneva di avere interesse all’acquisto dell’area già occupata e contestava la destinazione pubblica del bene a favore del Comune di Ginosa, che aveva chiesto il trasferimento gratuito dell’immobile per la realizzazione di una “Cittadella dello sport”.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il giudice ha ritenuto legittima l’applicazione dell’art. 22-ter, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2013, che consente alla Regione di trasferire gratuitamente agli enti locali richiedenti i beni ex Riforma fondiaria destinati a opere di urbanizzazione o a immobili con destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse dall’ente locale. La Regione aveva già comunicato all’associazione il nuovo prezzo di vendita, pari a 298.957,10 euro, precisando che il versamento del 30% costituiva condizione per l’efficacia dell’accettazione; l’associazione aveva però dichiarato di non essere interessata all’acquisto dell’intero cespite. Il TAR ha valorizzato anche il precedente contenzioso sulla stima del bene e il fatto che l’associazione non avesse perfezionato l’acquisto in due occasioni. In tale situazione, la scelta regionale di preservare il bene in mano pubblica e trasferirlo al Comune, il quale ne aveva chiesto l’assegnazione per una finalità pubblica e ne aveva dichiarato il pubblico interesse, è stata ritenuta coerente con la legge e con l’interesse pubblico. Sono state escluse illegittimità, eccesso di potere, difetti di motivazione e di istruttoria, rilevando che vi erano state interlocuzioni e approfondimenti tra le parti. È stata ritenuta inconferente la censura relativa alla competenza della Giunta regionale prevista dal comma 3 dell’art. 22-ter: tale competenza riguarda la formalizzazione del trasferimento, mentre il provvedimento impugnato era il rigetto dell’istanza dell’associazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di 1.500 euro per ciascuna amministrazione resistente, per complessivi 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22-ter, comma 1, lettera a), l.r. Puglia n. 4/2013
beni ex Riforma fondiaria, già ERSAP, “a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale”
La disposizione consente alla Regione di trasferire gratuitamente agli enti locali richiedenti i beni ex Riforma fondiaria quando siano destinati a opere di urbanizzazione o a finalità pubbliche, anche sulla base di una dichiarazione di pubblico interesse dell’ente locale.
art. 22-ter, comma 3, l.r. Puglia n. 4/2013
Il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla Giunta Regionale
La competenza della Giunta regionale riguarda la formalizzazione del trasferimento o dell’alienazione e non il provvedimento di rigetto dell’istanza di acquisto del privato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata ritenuta compatibile con il procedimento, nel quale vi sono state interlocuzioni e possibilità di confronto tra l’associazione e la Regione.
artt. 2 e seguenti l. n. 241/1990
Il TAR ha ritenuto rispettate le regole generali sul procedimento amministrativo, in presenza di un’istruttoria e di interlocuzioni ritenute sufficienti.
Massime di principio
- La facoltà di trasferire gratuitamente beni regionali ex Riforma fondiaria a un ente locale può essere esercitata quando il bene sia destinato a opere di urbanizzazione o a una finalità pubblica e l’ente locale abbia formulato una specifica richiesta, accompagnata dalla dichiarazione di pubblico interesse prevista dalla legge regionale.
- La mancata conclusione dell’acquisto da parte dell’occupante o concessionario, anche dopo la comunicazione del prezzo e delle condizioni economiche essenziali, consente all’amministrazione proprietaria di non procedere all’alienazione e di rivalutare la destinazione del bene secondo l’interesse pubblico.
- La competenza dell’organo collegiale prevista per disporre formalmente il trasferimento o l’alienazione di un bene non si estende necessariamente al distinto provvedimento con cui l’amministrazione rigetta l’istanza di acquisto del privato.
- Non sussiste difetto di motivazione o di istruttoria quando l’amministrazione abbia svolto interlocuzioni e approfondimenti sufficienti, abbia indicato le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza e abbia esplicitato la finalità pubblica perseguita mediante il trasferimento del bene a un ente locale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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