Cassazione Penale, Sentenza n. 32386/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal GIP del Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso. Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di riesame, ritenendo che intercettazioni, riprese video e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia dimostrassero l'intraneità dell'indagato al clan camorristico indicato nell'ordinanza e ritenendo altresì sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la misura custodiale. Con il primo motivo, la difesa deduceva la violazione dell'art. 416-bis c.p., sostenendo che le condotte accertate non integrassero la partecipazione al sodalizio, poiché episodiche e prive del ruolo dinamico e funzionale richiesto dalla giurisprudenza. Contestava, in particolare, il valore della dichiarazione di disponibilità resa dall'indagato e della trasmissione di richieste provenienti da altro soggetto. Con il secondo motivo, denunciava la violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p., censurando la valutazione delle riprese video relative a una presunta riunione e di alcune conversazioni intercettate, ritenute equivoche, decontestualizzate o riferibili anche a reati diversi dall'associazione mafiosa. Sosteneva inoltre che l'assenza di conversazioni direttamente intrattenute dall'indagato fosse incompatibile con la sua appartenenza al clan. Con il terzo motivo, contestava l'utilizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ritenute de relato, prive della ricostruzione della catena delle fonti e non adeguatamente riscontrate. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ricordando che, in sede di legittimità, il controllo sui gravi indizi riguarda l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito e non consente una rivalutazione del materiale probatorio, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza. Ha quindi ritenuto adeguatamente motivata la valorizzazione di plurimi elementi: il ruolo dell'indagato quale tramite di richieste economiche provenienti da soggetti operanti nell'attività di spaccio; la disponibilità e fedeltà manifestate nei confronti del sodalizio; la gestione di immobili sottoposti al controllo del clan; i riferimenti alla gestione di una piazza di spaccio e alla percezione della cosiddetta mesata; la partecipazione a una riunione del sodalizio riferita dal collaboratore; nonché gli ulteriori riscontri alle dichiarazioni del collaboratore. La Corte ha ritenuto non decisiva l'ambiguità della ripresa video relativa alla presunta riunione, poiché, anche espungendo tale elemento, permaneva un quadro indiziario plurimo e idoneo a sostenere la misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa e delle esigenze cautelari. Secondo la Corte, gli elementi valorizzati comprendevano condotte di collegamento con i vertici del clan, la trasmissione di richieste relative alla gestione dei proventi dello spaccio, una manifestazione di disponibilità a intervenire per risolvere contrasti interni, la gestione di una piazza di spaccio, la percezione della mesata e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, corroborate da elementi ulteriori. L'eventuale esclusione della ripresa video ritenuta non univoca non incideva sulla tenuta complessiva della motivazione.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
La partecipazione può essere desunta dall'assunzione o dal riconoscimento del ruolo di componente del gruppo criminale e non richiede necessariamente il compimento di specifici atti esecutivi del programma criminoso. Nel caso concreto, sono stati ritenuti significativi il rapporto gerarchico con soggetti partecipi, la gestione di attività del clan, la disponibilità a risolvere contrasti interni e la percezione della mesata.
art. 273 c.p.p.
Gravi indizi di colpevolezza.
La valutazione dei gravi indizi compete al giudice di merito; in cassazione è verificabile soltanto la congruenza della motivazione con i canoni della logica e con i principi giuridici che regolano l'apprezzamento della prova.
art. 192 c.p.p.
Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono concorrere alla formazione del quadro indiziario quando risultino valutate unitamente agli ulteriori elementi di conferma disponibili; nel caso concreto il Tribunale aveva individuato riscontri nelle intercettazioni, nelle attività attribuite all'indagato e nella partecipazione a una riunione personalmente constatata dal collaboratore.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Violazione o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
Il ricorso è stato esaminato nei limiti delle dedotte violazioni di legge, senza trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del materiale investigativo.
art. 173 disp. att. c.p.p.
I motivi di ricorso sono riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
La sentenza sintetizza i motivi di ricorso nei limiti necessari alla decisione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Adempimenti della cancelleria.
La Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare, la Corte verifica se il giudice del riesame abbia motivato adeguatamente la gravità del quadro indiziario secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle risultanze investigative, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza.
- La valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo quando la motivazione che recepisce tale interpretazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
- La partecipazione ad associazione di tipo mafioso richiede lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa e la sua messa a disposizione del sodalizio, ma non esige il compimento di specifici atti esecutivi del programma criminoso.
- La prova della partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta da una pluralità di condotte e rapporti, tra cui l'intermediazione tra soggetti del sodalizio e i vertici, la gestione di attività economiche o criminali del clan, la disponibilità a comporre contrasti interni e la percezione di somme periodiche provenienti dall'organizzazione.
- L'esistenza di interessi contrapposti tra soggetti non esclude di per sé la partecipazione alla medesima associazione mafiosa, qualora gli elementi complessivi dimostrino comunque la collaborazione al perseguimento delle finalità del sodalizio.
- Lo svolgimento di attività di spaccio può costituire indice di partecipazione ad associazione mafiosa quando risulti che l'attività sia inserita in un circuito gestito dal sodalizio e sia svolta con la consapevolezza di tale gestione.
- Una ripresa video di significato non univoco non determina l'insufficienza della motivazione cautelare quando, anche espungendo quell'elemento, permanga un quadro plurimo di indizi autonomamente idoneo a sostenere la misura.
- Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia non sono inutilizzabili per il solo fatto di essere in parte de relato, quando il giudice individui gli elementi di riscontro e il collaboratore riferisca anche circostanze direttamente constatate.
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