Cassazione Penale, Ordinanza n. 31991/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo: (a) vizio di motivazione per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, previa esclusione della recidiva reiterata infra-quinquennale; (b) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dello stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p.; (c) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con riguardo alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p., alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale. La vicenda riguardava un'occupazione qualificata dalla Corte d'appello come permanente e protratta nel tempo; il reato specificamente contestato non è indicato nel testo della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici per indeterminatezza e aspecificità, nonché, quanto al primo, manifestamente infondato perché, in relazione al periodo di commissione del fatto, fino al 3 giugno 2020, si applicava il regime dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. Il termine calcolato secondo tale disciplina, avuto riguardo alla sentenza del 26 gennaio 2026, sarebbe scaduto il 26 aprile 2027. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti non consentiti anche perché meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e comunque manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la genericità dei motivi, per indeterminatezza e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza relativa alla prescrizione, osservando che trovava applicazione il regime dell'improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p. e che il relativo termine non era decorso. Quanto allo stato di necessità, la Corte ha condiviso la motivazione della Corte d'appello, che lo aveva escluso in ragione della natura permanente dell'occupazione. In relazione al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della gravità della permanenza, la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p. e la determinazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
Per i fatti commessi fino al 3 giugno 2020 trova applicazione il regime dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione; nel caso concreto il termine, calcolato in relazione alla sentenza del 26 gennaio 2026, sarebbe scaduto il 26 aprile 2027.
legge 27 settembre 2021, n. 134
Ha introdotto nel codice di procedura penale il regime dell'improcedibilità richiamato dalla Corte.
art. 54 c.p.
Lo stato di necessità è stato escluso dalla Corte d'appello, con motivazione ritenuta immune da vizi, in ragione della natura permanente dell'occupazione.
art. 61, n. 2, c.p.
La sussistenza dell'aggravante è stata ritenuta persuasivamente giustificata dalla Corte d'appello e la relativa doglianza è stata considerata manifestamente infondata.
art. 61, n. 2, c.p.
La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la mancata esclusione dell'aggravante nel trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che deduca vizi senza precisare gli elementi posti a sostegno delle doglianze e senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Sono inammissibili o comunque non consentite in cassazione le doglianze meramente reiterative di quelle già proposte in appello, quando non evidenzino specifici vizi della motivazione o violazioni di legge.
- Per i fatti commessi entro il periodo temporale individuato dalla disciplina transitoria richiamata dalla Corte, la verifica del decorso del termine deve essere effettuata secondo il regime dell'improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p., non mediante il diverso termine invocato dal ricorrente.
- La natura permanente dell'occupazione può rilevare ai fini dell'esclusione dello stato di necessità, quando la motivazione del giudice di merito valorizzi la protrazione nel tempo della condotta.
- La determinazione della pena sopra il minimo edittale e il riconoscimento della circostanza aggravante possono essere adeguatamente motivati mediante il riferimento alla complessiva gravità e alla protrazione nel tempo della condotta, purché la motivazione sia logicamente lineare e coerente con gli elementi considerati.
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