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Sentenza

Sentenza n. 5240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia ansiosa, i pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio e il rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del pregresso stato d'ansia reattiva, deducendo che la patologia fosse stata determinata o aggravata da vicende connesse al servizio, tra cui un procedimento penale, un procedimento disciplinare, la successiva riammissione in servizio, asseriti fenomeni di ostracismo, atteggiamenti denigratori e l'attribuzione di mansioni non operative. In primo grado aveva impugnato i dinieghi amministrativi e i pareri del Comitato di verifica deducendo erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, incongruità, insufficienza e apoditticità della motivazione. Aveva inoltre chiesto un approfondimento istruttorio per accertare il nesso eziologico. In appello ha contestato la sentenza del TAR, sostenendo che i rapporti informativi fossero incompleti, che l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti sui superiori indicati come responsabili delle condotte lesive e che i pareri del Comitato fossero contraddittori, poiché descrivevano la patologia come reazione a stimoli esterni ma ne escludevano il collegamento con il servizio. Ha inoltre invocato il principio secondo cui una predisposizione costituzionale non esclude la concausa di servizio e ha sostenuto che l'esposizione a un ambiente lavorativo ostile avrebbe integrato una concausa efficiente e determinante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 461/2001, il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'organo competente a formulare il giudizio conclusivo sul nesso causale o concausale tra infermità e servizio. Il relativo parere costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo violazioni procedurali, manifesta illogicità o irragionevolezza, inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze palesemente decisive. Nel caso concreto tali vizi non sono emersi: i pareri erano stati adottati dopo l'esame della documentazione sanitaria e di servizio, delle osservazioni del militare e degli elementi acquisiti in sede di riesame, ed esponevano motivazioni articolate e coerenti. Non è stata provata l'incompletezza dei rapporti informativi né l'effettiva esistenza di ostracismo, atteggiamenti denigratori o condizioni di servizio eccezionali. Il giudice ha inoltre ribadito che la mera possibilità di una valenza patogenetica del servizio non è sufficiente: il nesso deve risultare con certezza o con elevato grado di credibilità logica e razionale, senza ricorso a presunzioni. La concausa di servizio deve avere significativa efficacia eziopatogenetica ed essere collegata a episodi particolarmente gravosi per intensità e durata, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto. I normali disagi, fatiche e momenti di stress propri dell'attività militare non sono sufficienti. È stata ritenuta legittima anche la motivazione per relationem dei provvedimenti amministrativi, che avevano recepito i pareri del Comitato, obbligatori e vincolanti per l'amministrazione ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 461/2001. L'istanza istruttoria non è stata accolta perché superflua e, in ogni caso, non riproposta in appello. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 461/2001

    «accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione»

    Attribuisce al Comitato di verifica per le cause di servizio il compito di accertare il nesso causale o concausale tra l'attività lavorativa e l'infermità; il riconoscimento richiede una riconducibilità effettiva e comprovata, non la mera possibile valenza patogenetica del servizio.

  • art. 12 d.P.R. 461/2001

    Concorre a fondare la competenza del Comitato di verifica a formulare il giudizio conclusivo sul nesso causale o concausale tra infermità e servizio.

  • art. 14 d.P.R. 461/2001

    Il parere del Comitato di verifica ha carattere obbligatorio e vincolante per l'amministrazione procedente, che può discostarsene soltanto motivando specificamente nei casi previsti; quando lo recepisce, può motivare per relationem.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del nesso causale o concausale e l'eccezionalità delle condizioni di servizio grava sull'istante.

  • art. 41 c.p.

    La regola dell'equivalenza delle condizioni, applicabile alla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, non opera nel riconoscimento della causa di servizio; occorre invece una concausa efficiente e determinante secondo il criterio della causalità adeguata.

Massime di principio

  • Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce il giudizio tecnico conclusivo sul nesso causale o concausale tra infermità e servizio; l'amministrazione procedente, quando lo recepisce, deve svolgere una verifica estrinseca della completezza e regolarità dell'istruttoria e può motivare per relationem, mentre deve motivare specificamente soltanto se intende discostarsene per elementi non esaminati, omissioni o violazioni procedimentali.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale del Comitato di verifica; il sindacato è limitato alla verifica di violazioni procedurali, manifesta illogicità o irragionevolezza, inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze palesemente decisive.
  • Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non è sufficiente la mera possibilità che il servizio abbia avuto efficacia patogenetica: il nesso causale o concausale deve risultare con certezza oppure con un elevato grado di credibilità logica e razionale, senza che il dubbio possa essere risolto automaticamente in favore dell'istante.
  • La concausa efficiente e determinante di servizio richiede fatti o eventi con significativa efficacia eziopatogenetica, particolarmente gravosi per intensità e durata, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto; i normali disagi, fatiche e momenti di stress propri dell'attività militare costituiscono ordinari fattori di rischio e non bastano, da soli, a fondare il riconoscimento.
  • L'onere di provare il nesso causale o concausale e l'eccezionalità delle condizioni lavorative grava sul dipendente che domanda il riconoscimento; non sono sufficienti mere allegazioni non documentate circa ostracismo, conflitti o atteggiamenti denigratori nell'ambiente di servizio.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoAppelloIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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