Sentenza del 10/06/2016 n. 3460 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Accertamento con adesione - Rinuncia - Sospensione dei termini per l'impugnazione - Interruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rinuncia espressa all’accertamento con adesione interrompe la sospensione dei termini per l’impugnazione. Il termine per proporre ricorso deve quindi considerarsi scaduto dopo sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, ai quali si aggiungono soltanto i giorni compresi tra la presentazione dell’istanza di adesione e la dichiarazione di rinuncia. Ne consegue che, decorso tale periodo, l’impugnazione è tardiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva presentato un’istanza di accertamento con adesione, avviando il contraddittorio con l’Ufficio. Nel corso del procedimento aveva però dichiarato espressamente di rinunciare all’adesione. La questione riguardava la decorrenza del termine per impugnare l’atto: in particolare, se la sospensione collegata all’istanza dovesse proseguire anche dopo la rinuncia oppure se il termine dovesse essere computato sommando ai sessanta giorni ordinari i giorni trascorsi tra la presentazione dell’istanza e la rinuncia.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento con adesione e della sospensione dei termini per l’impugnazione
Il termine per la presentazione del ricorso avverso l’atto impositivo deve ritenersi scaduto decorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, a cui vanno aggiunti i giorni compresi tra la data di presentazione dell’istanza di adesione e la data in cui il contribuente ha rinunciato alla stessa.
L’istanza di adesione sospende il termine per impugnare solo per il periodo in cui la procedura è effettivamente pendente. La rinuncia espressa fa cessare la sospensione e riattiva il decorso del termine residuo.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione incide sul termine per proporre ricorso, ma tale effetto è collegato all’effettivo svolgimento della procedura.
- Se il contribuente rinuncia espressamente all’adesione, la sospensione non può essere utilizzata per prolungare indefinitamente il termine d’impugnazione.
- Per verificare la tempestività del ricorso occorre ricostruire con precisione la data di notifica dell’atto, la data di presentazione dell’istanza e la data della rinuncia.
- Una rinuncia formalmente o sostanzialmente inequivoca può determinare la ripresa del termine e rendere tardivo il ricorso presentato successivamente.
- In caso di dubbi sulla decorrenza dei termini, è prudente proporre il ricorso entro il termine ordinario, senza attendere l’esito del contraddittorio o fare affidamento su una sospensione non più operativa.
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