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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23637/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il sequestro probatorio del 4.12.2025 relativo a dispositivi informatici e documentazione contabile. Il ricorrente deduce cinque motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione perché il Tribunale avrebbe escluso il fumus per una delle ipotesi di reato (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) ma comunque confermato il sequestro, e mancherebbero indizi per l'ipotesi di cui all'art. 10-quater, comma 2; 2) vizio circa la finalità probatoria e il nesso di pertinenzialità tra reato e cose sequestrate; 3) violazione del principio di proporzionalità per il sequestro massivo di dati privati tratti da circa 30 dispositivi e l'uso di parole chiave generiche che renderebbero la ricerca esplorativa; 4) vizio di motivazione e contestazione dell'inammissibilità dell'impugnazione riguardo ai dispositivi informatici nonostante la restituzione materiale e la permanenza di copia forense, con specifico richiamo al diritto alla riservatezza dei dati personali e aziendali; 5) violazione dell'art. 191 c.p.p. e motivazione contraddittoria in quanto il Tribunale avrebbe ammesso l'utilizzabilità di elementi provenienti da un precedente sequestro poi annullato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Motivi principali: la maggior parte dei beni sequestrati era riconducibile a società diverse dallo Spina (e non allo Spina personalmente), per cui lo Spina, in qualità di indagato e non in quella di rappresentante legale delle società coinvolte, non ha interesse concreto alla restituzione; i soli beni personali (un PC e due cellulari) erano stati restituiti materialmente e lo Spina non ha dimostrato l'interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati contenuti nella copia forense, requisito richiesto dalla giurisprudenza per ammettere il riesame in queste ipotesi. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata quale una delle ipotesi di reato per cui è stato disposto il sequestro; nella vicenda il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistente il fumus rispetto a questa ipotesi

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater comma 2

    art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamata come possibile autonoma ipotesi di responsabilità in relazione al superamento delle soglie di punibilità; il ricorrente ha contestato la mancanza di elementi indiziari per questa fattispecie

  • cod. proc. pen., art. 191

    articolo 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la legittimità delle acquisizioni successive a un sequestro precedente annullato; la Corte valuta la questione nel quadro dell'inutilizzabilità degli esiti di precedenti atti

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità

  • Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025 (Calvarese)

    Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indagato può proporre richiesta di riesame solo se alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione; tale interesse non va confuso con l'aspettativa di esito favorevole del provvedimento cautelare

  • Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025

    Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289097 -01

    Indirizzo secondo cui, se i dispositivi elettronici sono stati restituiti ma rimane una copia forense, il riesame è ammissibile solo se l'interessato dimostra un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia

  • Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004 (Corsi)

    Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227729 - 01

    Principio che esclude l'ammissione nel processo di soggetti che non hanno partecipato ai gradi precedenti, con riguardo alla legittimazione ad intervenire nei gradi successivi

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata nella motivazione relativa all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e al criterio per l'imposizione delle ammende in via equitativa

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un sequestro probatorio l'indagato deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione: non basta un interesse generico alla riservatezza.
  • Se la maggior parte dei beni sequestrati è riconducibile a soggetti societari diversi dall'indagato, quest'ultimo è privo di legittimazione per ottenere la restituzione di tali beni, salvo agire nella qualità processuale corretta (es. rappresentante delle società) e partecipare alle fasi precedenti.
  • La restituzione materiale dei dispositivi non esclude automaticamente la possibilità di indagini: quando sia stata estratta una copia forense, il ricorrente deve provare un interesse alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia per ottenere il riesame.
  • I sequestri massivi di dispositivi e dati richiedono una motivazione rigorosa in termini di pertinenzialità e proporzionalità; la richiesta dell'Autorità giudiziaria deve indicare limiti operativi (criteri di ricerca, parole chiave pertinenti e specifiche) per evitare ricerche esplorative.
  • Le questioni relative all'utilizzabilità di dati provenienti da un precedente sequestro annullato devono essere trattate chiaramente: se un atto è stato annullato per vizi, occorre contestare la riutilizzazione degli esiti e chiedere l'esclusione di quelle acquisizioni.
  • Per preservare la possibilità di impugnare efficacemente, le parti devono partecipare tempestivamente ai gradi di giudizio; nuovi soggetti non possono essere introdotti nelle fasi successive se non intervenuti nei gradi precedenti.

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