Cassazione Penale, Sentenza n. 10668/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 04/07/2023 della Corte d'appello di Napoli lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla determinazione della pena base per il reato ritenuto piu grave e all'aumento irrogato a titolo di continuazione interna. Ha contestato in particolare che, nonostante la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 80 T.U. stup., la Corte territoriale abbia fissato una pena base prossima al massimo edittale (anni cinque) senza adeguata motivazione sul distacco dal minimo edittale di due anni, avendo argomentato solo la presunta natura imprenditoriale del traffico e senza tener conto del comportamento collaborativo del difensore e del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato i principi secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalita del giudice di merito e che la motivazione è adeguata quando renda conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale è richiesta una motivazione piu dettagliata. Nel caso concreto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la scelta della pena base, ritenuta prossima al massimo edittale alla luce dell'elevatissimo quantitativo di marijuana e della destinazione apparentemente all'ingrosso, argomenti che giustificano la maggior gravità. La Corte ha inoltre osservato che non c'è un obbligo di coerenza tra concessione delle attenuanti generiche e fissazione di una pena bassa: sono giudizi distinti fondati su presupposti diversi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 73
art. 73, commi 1, 4 (e richiamato riferimento al comma 5 nel motivo di annullamento precedente)
La questione riguardava la qualificazione della detenzione di sostanze (cocaina vs marijuana) sotto diverse fattispecie del medesimo articolo; la Corte territoriale ha distinto le due condotte in base a quantita e collocazione, applicando per la cocaina la previsione piu grave per uso di spaccio al minuto/esercizio commerciale di droghe leggere come ingrosso per la marijuana.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Richiamata in relazione alla valutazione delle attenuanti/aggravanti e alla loro equivalenza operativa con le attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e ha operato la relativa valutazione nella dosimetria.
Codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente aveva invocato vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla determinazione della pena.
Codice di procedura penale, art. 627
Richiamato per affermare che il giudice del rinvio non è vincolato nelle determinazioni di merito dopo annullamento parziale, salvo il divieto di reformatio in peius.
Codice penale, art. 133
Fornisce i criteri di determinazione della pena (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalita dellazione e elementi soggettivi e personali); la Corte ha richiamato che il giudice di merito deve tenerne conto e darne conto nella motivazione, specie se si discosta significativamente dal minimo o dalla media edittale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 25/02/2014
Richiamata per indicare il nuovo limite massimo edittale dell'art. 73 comma 4, che la Corte territoriale ha considerato nella determinazione della pena base.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalita del giudice di merito; la Cassazione verifica la logica e la motivazione ma non sostituisce il giudizio di merito salvo vizi evidenti.
- Il giudice deve indicare l'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; se la pena si discosta significativamente dalla misura media edittale è richiesta una motivazione piu dettagliata sui criteri obiettivi e soggettivi rilevanti.
- La concessione delle attenuanti generiche non impedisce di fissare una pena base elevata se altri elementi (es. grande quantita di stupefacente, destinazione all'ingrosso, modalita dellazione) giustificano la maggiore gravità.
- Il giudice che decide in sede di rinvio dopo annullamento non è vincolato dalle scelte precedenti nella riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, salvo il divieto di reformatio in peius.
- La presenza di elevati quantitativi di droga e la loro collocazione e destinazione possono legittimare la qualificazione di attivita diretta all'ingrosso e quindi una dosimetria piu severa.
- In sede di ricorso per cassazione i rilievi che attengono alla discrezionalita tecnica della valutazione della gravita e alla congruita della pena sono sindacabili solo se emergono illogicita, incongruenze manifeste o violazioni di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10647/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10648/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10649/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10651/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10657/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10659/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →