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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07276/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la condanna per diffamazione per volantini distribuiti nel comune di Contrada che sostenevano che il sindaco De Santis non pagasse la Tari. Hanno articolato tre censure: 1) violazione della scriminante del diritto di critica e del limite della verità (art. 51 c.p.), sostenendo che i ruoli Tari 2017-2018 non riportavano il nome di De Santis e dunque l'affermazione sarebbe vera; 2) violazione del limite della continenza espressiva, deducendo che si trattava di critica politica legittima e non di un attacco personale gratuito; 3) assenza del dolo perché le affermazioni erano fondate su atti amministrativi (i ruoli), da cui i ricorrenti ritenevano potesse desumersi la non colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondata la tesi della verità essenziale: sebbene i ruoli Tari 2017-2018 mostrassero la madre quale intestataria e pagante, i volantini non specificavano né gli anni né la circostanza che il nominativo non compariva perché la madre era titolare, né indicavano che si trattava di possibili errori burocratici. La formulazione del volantino induceva nella pubblica opinione la percezione che il sindaco si fosse sottratto al pagamento della tassa, creando una falsa apparenza di evasione. La Corte ha quindi escluso la scriminante del diritto di critica, ritenuto rispettati i limiti dell'espressione politica solo se fondati su fatti veri nella loro essenziale dimensione, e ha confermato l'esistenza del dolo, considerata la scarsa diligenza e la plateale capacità offensiva delle affermazioni diffuse da soggetti istituzionali. Sono state confermate le condanne e disposte le spese processuali e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.

    La Corte ha interpretato la scriminante del diritto di critica richiedendo, anche in ambito politico, la verità sostanziale della notizia nella sua dimensione essenziale; informazioni parziali o manipolative che ingenerano un falso convincimento non sono protette

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616 codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti in Cassazione, confermando l'onere di rifondere le spese del procedimento

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 comma 1 disposizioni attuative codice procedura penale

    Richiamato in relazione ai limiti di censura in cassazione e all'ampiezza dei motivi ammessi in relazione al rito e alle disposizioni procedurali

  • art. 611 c.p.p. e d.lgs. 10.10.2022 n. 150

    art. 611 codice di procedura penale come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Riferimento procedurale sull'istruzione dei ricorsi trattati in assenza di istanza e sulle modalità di decisione; inciso sul fatto che i ricorsi sono stati decisi con le parti non intervenute

Massime di principio

  • La critica politica è tutelata ma solo se la notizia fattuale alla base non è manipolata: occorre fornire gli elementi essenziali che consentano al pubblico di valutare correttamente il fatto (es. indicare anni, titolarità dell'intestazione, condizioni di convivenza).
  • Diffondere informazioni parziali che, per omissione di elementi contestuali, creano nell'opinione pubblica l'impressione di illiceità o evasione è idoneo a integrare il reato di diffamazione anche in contesti di dialettica politica.
  • La presenza di formule condizionali o inviti a verifiche successive non neutralizza la portata diffamatoria se, nel complesso, il messaggio induce già una percezione falsa e lesiva della reputazione.
  • Chi riveste ruoli istituzionali o amministrativi ha un maggiore obbligo di verifica prima di diffondere notizie che possano ledere la reputazione di avversari politici: la responsabilità può essere aggravata dalla disponibilità di strumenti o accesso a informazioni pubbliche.
  • L'assenza di dolo specifico (intenzione di diffamare) può essere superata quando la diffusione deriva da colpevole negligenza o dall'utilizzo strumentale di dati parziali che mostrano una chiara volontà di ingenerare una falsa apparenza.

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