Sentenza del 07/10/2015 n. 4346 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TERMINE DI DECADENZA - Assenza di esplicita previsione - Natura perentoria - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine previsto per il controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973 avesse natura perentoria e che il suo superamento determinasse la decadenza dell'Amministrazione dal potere di compiere l'atto. La questione riguardava, quindi, se la decadenza potesse essere desunta implicitamente dalla previsione di un termine oppure richiedesse un'espressa disposizione legislativa.
La decisione
La sentenza ha escluso la natura decadenziale del termine previsto dall'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, rilevando che, in materia tributaria, la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge. In assenza di una specifica sanzione decadenziale, il termine deve essere considerato ordinatorio ed esortativo: il suo superamento non rende automaticamente invalido l'atto, salvo il sopravvenire della prescrizione del diritto. Il principio è stato ricondotto all'art. 152, comma 2, c.p.c. e conforme a precedenti della Corte di cassazione.
Norme richiamate
Art. 152, comma 2, c.p.c.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
La perentorietà di un termine non può essere presunta, ma deve risultare da un'esplicita previsione normativa; in mancanza, il termine ha natura ordinatoria.
Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
Il termine previsto per il controllo formale delle dichiarazioni, in assenza di un'espressa previsione di decadenza collegata al suo superamento, è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio.
Massime di principio
- Nel diritto tributario, il semplice superamento di un termine non comporta automaticamente la decadenza dell'Amministrazione: occorre verificare se la legge qualifichi espressamente quel termine come perentorio o colleghi al suo mancato rispetto una specifica sanzione.
- Quando manca un'esplicita previsione decadenziale, il termine è normalmente ordinatorio e il relativo atto può essere compiuto anche successivamente, purché non sia intervenuta la prescrizione o altra causa di preclusione.
- La natura del termine va accertata esaminando il testo della norma e la funzione del termine, senza presumere la decadenza sulla sola base del suo superamento.
- Il principio non esclude che ritardi particolarmente rilevanti possano essere valutati sotto altri profili, ma il solo ritardo, in assenza di una previsione legislativa espressa, non determina di regola l'invalidità dell'atto tributario.
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