Cassazione Penale, Ordinanza n. 05502/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo dedotto era generico e privo di specificità, perché non supportato da argomentazioni giuridiche e fattuali idonee. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado sul solo trattamento sanzionatorio, aveva confermato la declaratoria di colpevolezza per i reati ascritti. L'unico motivo di ricorso denunciava l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 624 c.p.; tuttavia, la censura è stata ritenuta formulata in modo del tutto generico, senza l'esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sorreggere la richiesta, in violazione dell'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma richiamata come oggetto della doglianza difensiva; la censura relativa alla sua erronea applicazione è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.
art. 581 c.p.p.
È richiamato quale parametro di ammissibilità del ricorso: i motivi devono contenere specifiche ragioni di diritto e dati di fatto; la loro mancanza comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limiti a una contestazione apodittica dell'applicazione della legge penale, senza indicare in modo specifico le ragioni giuridiche e gli elementi fattuali posti a fondamento della doglianza.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non è sufficiente evocare una violazione di legge: è necessario articolare una critica concreta e autosufficiente alla decisione impugnata, tale da consentire il controllo di legittimità.
- La genericità del motivo, specie se riferita alla sola astratta indicazione della fattispecie incriminatrice, giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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