Ordinanza n. 11006/2026 - Roma, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 30 dicembre 2021, n. 13610, non appellata, con la quale è stato disposto l’annullamento del provvedimento dell’Agcm n. 28490, adottato dall’Autorità nell’adunanza del 15 dicembre 2020 e notificato alla società il 24 dicembre 2020 a conclusione del procedimento PV12 – Agos ducato-discriminazione iban esteri, per la declaratoria di nullità - del provvedimento dell’Agcm n. 31825, adottato dall’Autorità nell’adunanza del 27 gennaio 2026 e notificato alla società il successivo 9 febbraio 2026, a conclusione del procedimento PV12B – Agos ducato-discriminazione iban esteri; - del provvedimento dell’Agcm n. prot. 0063555 del 31 luglio 2025 con cui l’Autorità ha dato avvio al Procedimento PV/12B nei confronti della società; nonché, in subordine, per l’annullamento - del provvedimento PV/12B, adottato dall’Autorità a conclusione del procedimento PV/12B; - ove occorrer possa, della comunicazione di avvio PV/12B con cui l’Autorità ha dato avvio al procedimento PV/12B; - ove occorrer possa, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso o collegato ai provvedimenti di cui sopra, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM sanzionatorio adottato a conclusione del procedimento PV/12B, nonché il relativo avvio, dedotti come nulli per contrasto con il giudicato e, in subordine, illegittimi
Esito
La controversia
La società ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 13610 del 30 dicembre 2021, non appellata, che aveva annullato il precedente provvedimento sanzionatorio dell’AGCM adottato nel procedimento PV12 relativo alla discriminazione di IBAN esteri. Ha chiesto la declaratoria di nullità del nuovo provvedimento sanzionatorio AGCM adottato il 27 gennaio 2026 e notificato il 9 febbraio 2026, nonché dell’atto di avvio del procedimento PV/12B. In subordine, ha chiesto l’annullamento del nuovo provvedimento, della comunicazione di avvio e degli atti presupposti, consequenziali o connessi. La controversia riguarda anche l’accertamento, contenuto nel nuovo provvedimento, di un illecito consumeristico protratto oltre la pubblicazione e il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, nonché la portata del giudicato amministrativo e la possibilità, sostenuta dall’Autorità, di superarlo in caso di contrasto con il diritto dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il ricorso contiene due domande con riti differenti: una domanda di ottemperanza e di declaratoria di nullità, trattabile in camera di consiglio, e una domanda costitutiva di annullamento del nuovo provvedimento, da trattare con il rito ordinario degli artt. 40 ss. c.p.a. Richiamando l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013, il Collegio ha ritenuto che la stretta connessione tra le domande imponesse una trattazione congiunta, poiché entrambe incidono sulla portata effettiva e sulla natura del giudicato amministrativo e sulla questione del suo eventuale superamento per contrasto con il diritto dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 32 c.p.a. ha quindi disposto il mutamento del rito, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale affinché fissasse l’udienza pubblica per la discussione del merito. L’ordinanza non decide la fondatezza delle domande di ottemperanza, nullità o annullamento.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
Consente di disporre il mutamento del rito quando la domanda proposta richiede una trattazione secondo un rito diverso, assicurando la trattazione coerente delle domande connesse.
artt. 40 ss. c.p.a.
Il giudice individua nel rito ordinario quello applicabile alla domanda costitutiva di annullamento del nuovo provvedimento amministrativo.
Adunanza plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2
È richiamata per affermare che la domanda di annullamento non può essere trattata con il rito camerale dell’ottemperanza, ma con il rito ordinario.
Massime di principio
- Quando un ricorso per ottemperanza contiene anche una domanda costitutiva di annullamento di un nuovo atto amministrativo, quest’ultima non può essere decisa con il rito camerale proprio dell’ottemperanza, ma deve essere trattata secondo il rito ordinario degli artt. 40 ss. c.p.a.
- La presenza, nel medesimo ricorso, di domande di ottemperanza, declaratoria di nullità e annullamento non impone necessariamente la separazione dei giudizi quando le domande siano strettamente connesse e dipendano dalla medesima questione relativa alla portata del giudicato amministrativo.
- In presenza di domande connesse soggette a riti diversi, il giudice amministrativo può disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. e fissare la trattazione nel rito idoneo alla decisione congiunta delle domande.
- La questione relativa alla possibilità di superare un giudicato amministrativo per contrasto con il diritto dell’Unione europea può presentare connessione sia con l’azione di ottemperanza e di accertamento della nullità sia con l’azione di annullamento del nuovo provvedimento, rendendo opportuno l’esame unitario.
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